ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE SUL COMMERCIO ELETTRONICO
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/02/2004
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale nr. 7/03 del 01/07/2003
Classificazione:
Provvedimento che detta le regole sulla libera circolazione dei servizi telematici e del commercio elettronico (e-commerce)
Il prestatore in aggiunta alle informazioni obbligatorie previste per specifici beni o servizi, deve rendere facilmente accessibili :
•nome denominazione ragione sociale;
•domicilio o sede legale;
•indirizzo di posta elettronica e altri estremi che permettano di contattare rapidamente il prestatore (telefono fax ecc.);
•numero di iscrizione al REA Repertorio Attività Economiche o al Registro delle Imprese, tenuti dalla Camera di Commercio;
•eventuale Autorità di vigilanza con relativi recapiti, che ha rilasciato l’autorizzazione, licenza o concessione;
•se professionista, Titolo professionale e Stato di rilascio; l’ordine o analoga istituzione, col relativo numero di iscrizione; riferimento alle norme professionali e deontologiche nonché le modalità per consultarle;
•il numero di pa
•nome denominazione ragione sociale;
•domicilio o sede legale;
•indirizzo di posta elettronica e altri estremi che permettano di contattare rapidamente il prestatore (telefono fax ecc.);
•numero di iscrizione al REA Repertorio Attività Economiche o al Registro delle Imprese, tenuti dalla Camera di Commercio;
•eventuale Autorità di vigilanza con relativi recapiti, che ha rilasciato l’autorizzazione, licenza o concessione;
•se professionista, Titolo professionale e Stato di rilascio; l’ordine o analoga istituzione, col relativo numero di iscrizione; riferimento alle norme professionali e deontologiche nonché le modalità per consultarle;
•il numero di pa
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