BENI SIGNIFICATIVI LA REGOLA SI APPLICA SOLO ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/10/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 22/10/2021


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Solo le manutenzioni ordinarie e straordinarie con la regola dei beni significativi lettere c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", d) "interventi di ristrutturazione edilizia", al 10% su tutta la fornitura


Da ultimo lo conferma la circolare 15/2018 punto 1):

In base all’articolo 7 comma 1, lettera b), della legge n. 488/1999, rubricato “Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile”, “Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli di cui all'articolo 10 del DPR. n. 633/72, e delle tabelle ad esso allegate, (fino alla data del 31 dicembre 2000, parole ora soppresse) sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
a) […];
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, (ora art. 3 DPR. 380/2001) primo comma, lettere a) (i.e. manutenzione ordinaria), b) (i.e. manutenzione straordinaria), c) (i.e. interventi di restauro e di risanamento conservativo) e d) (i.e. interventi di ristrutturazione edilizia), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera (i.e. “beni significativi”), ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni”.

La ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera.

La categoria dei beni significativi - individuati, come sarà illustrato in seguito, dal D.M. del 29 dicembre 1999 - assume rilevanza, peraltro, solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione (i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria).

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