BOLLO IN FATTURA NUOVE SCADENZE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/04/2020
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 07/04/2020
Il dl. liquidità modifica le scadenze di pagamento del bollo sulle fatture
Inizialmente era previsto che il pagamento del bollo sulle fatture fosse annuale ma con decreto del 22.12.2018 modificativo del decreto del 17 giugno 2014 (nuovo c. 2 dell’art. 6) si è stabilito che:
Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Con il DL. 124/2019 è stata poi introdotta una ulteriore variabile prevedendo che al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
La norma ancor prima di poter essere applicata è stata modificata dal DL. Liquidità (art. .26 della bozza poi confermato nella versione definitive) il quale prevede che:
Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro”.
Indietro