BOLLO SULLE E-FATTURE IL VADEMECUM
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/04/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/04/2021
Una guida sulle modalità di calcolo e pagamento del bollo sulle fatture - Chiarito quali fatture considerare nel trimestre.
la nuova guida “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”, conseguente al provvedimento del 4 febbraio 2021 sulla integrazione delle fatture elettroniche sulle quali è dovuta l’imposta di bollo e della messa a disposizione da parte dell’Agenzia per i soggetti Iva della relativa procedura web.
La guida illustra il meccanismo di integrazione da parte dell’Agenzia delle fatture elettroniche emesse dai soggetti Iva, per le quali si configura un dovuto assoggettamento a imposta di bollo.
Vengono poi trattate le funzionalità web messe a disposizione del contribuente sul portale “Fatture e Corrispettivi”, per la consultazione e l’eventuale modifica dell’integrazione proposta e per il versamento dell’imposta di bollo dovuta.
L’integrazione dell’Agenzia
Con cadenza trimestrale, l’Agenzia effettua una ricognizione delle fatture elettroniche emesse da ogni soggetto Iva, al fine di verificare – in base ai dati presenti sulla fattura - il corretto assoggettamento all’imposta di bollo.
A seguito di tale attività, l’Agenzia classifica le fatture in due elenchi:
- - l’elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo
- - l’elenco B (modificabile), contenente le fattura elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenuti all’interno della fattura avrebbero dovuto essere assoggettate.
La guida chiarisce innanzitutto quale data viene presa a riferimento per determinare il trimestre solare di competenza ai fini dell’attività di integrazione.
Per quanto riguarda le fatture verso privati, tale data è quella di consegna o di messa a disposizione del destinatario, presenti rispettivamente sulla “ricevuta di consegna” e sulla “ricevuta di impossibilità di recapito” che il sistema produce al termine dell’elaborazione di ciascuna fattura elettronica.
Per quanto riguarda l’elenco A, viene riportata la lista di fatture elettroniche emesse che contengono il valore “SI” nel campo “Bollo virtuale” presente nel file xml contenente la fattura e trasmesso al Sistema di interscambio.
Per quanto riguarda l’elenco B, viene riportata la lista di fatture elettroniche emesse senza assoggettamento a bollo, ma che configurano invece un documento soggetto a tale imposta (presenza di operazioni non soggette, non imponibili o esenti Iva, importo totale di tali operazioni superiore ad euro 77,47, assenza di indicazione di esonero dall’assoggettamento nei casi previsti dalla norma).
Non vengono considerate ai fini dell’elenco B le fatture elettroniche aventi determinati tipi documento (reverse charge interno, acquisto di servizi dall’estero, acquisto di beni intracomunitario, acquisto di beni di cui all’articolo 17, comma 2 del Dpr n. 633/1972, regolarizzazione a seguito di mancata ricezione fattura di acquisto) e le fatture elettroniche riportanti l’indicazione di determinati regimi fiscali (vendita sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, editoria, gestione servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972, agenzie viaggi e turismo)
Consultazione e modifica degli elenchi
L’elenco A e B di ogni soggetto Iva viene messo a disposizione per la consultazione e l’eventuale modifica entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 15 aprile 2021) all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Gli elenchi sono accessibili anche agli intermediari con delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.
Mentre l’elenco A non è modificabile, l’elenco B può essere oggetto di variazione: il contribuente può indicare quali fatture, tra quelle presenti, non realizzino i presupposti dell’imposta di bollo o, viceversa, può aggiungere gli estremi delle fatture elettroniche che devono essere assoggettate a bollo ma che non risultano presenti negli elenchi A e B.
Le modifiche potranno essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 30 aprile 2021) in modalità:
- web puntuale (una fattura alla volta) all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”;
- o in modalità massiva, scaricando dal portale il file contenente l’elenco B e, dopo aver apportato le opportune modifiche, effettuando l’upload del file rettificato.
Se non si vuole accettare l’elenco B proposto, non si dovrà effettuare alcuna operazione.
Visualizzazione dell’imposta di bollo dovuta e versamento
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 15 maggio 2021), il soggetto Iva potrà consultare all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre, a seguito dell’elaborazione dell’integrazione e delle eventuali modifiche apportate.
Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 31 maggio 2021), il soggetto Iva dovrà procedere a versare l’imposta di bollo dovuta. All’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, è presente una funzionalità che consente di versare l’importo determinato come sopra descritto, semplicemente indicando un codice Iban intestato al contribuente.
Controlli sui versamenti dell’imposta di bollo
Successivamente alla scadenza per il versamento, l’Agenzia effettua controlli volti a verificare la correttezza degli importi dell’imposta di bollo versati e, nel caso di omissione o carenza, invia un’apposita comunicazione all’interessato via posta elettronica certificata, all’indirizzo presente sulla banca dati Ini-Pec.
Nel caso di ricezione di tale avviso, il soggetto Iva può fornire chiarimenti sulla propria posizione entro i 30 giorni successivi.
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