BOLLO SULLE FATTURE ELETRONICHE QUALI FATTURE CONSIDERARE NEL TRIMESTRE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/04/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/04/2021
Vale la data di consegna o di messa a disposizione
Lo conferma la nuova guida dell'Agenzia su “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”, ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, le seguenti regole
Fatture verso titolari di P. IVA e verso privati (esclusa PA)
Per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:
- la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre (ndr: ricade nel trimestre)
- la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre (ndr: ricade nel trimestre).
Per esempio:
- una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.
- una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.
L'Agenzia invita a conformarsi alle regole sopra indicate, in modo da evitare la costante squadratura tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dall’Agenzia delle entrate, che dovrebbe poi successivamente essere chiarita con contatto presso l’Agenzia.
Indietro