BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE E ALIQUOTA IVA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/10/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 05/10/2023
Sia bene che servizi con aliquota al 4%
Così come formulata, la norma intende agevolare i trasferimenti di quei
beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente
idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite
capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla
circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap.
Il legislatore ha, dunque, inteso oggettivizzare la portata applicativa
dell’agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto
che allo status di invalidità del soggetto acquirente.
In tale ottica, l’aliquota ridotta del 4 per cento può applicarsi in ogni fase
di commercializzazione del bene, anche nell’ipotesi in cui il cessionario sia un
condominio, un ente, una scuola o simili [cfr. risposta ad Assonime, nota prot. n.
… del 15 marzo 2005, citata ed allegata all’istanza d’interpello].
Contratti di appalto
Tabella A DPR. 633772 PARTE II BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 4%
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
In entrambi i casi devono essere rispettate le caratteristiche previste dal D.M. 236/1989.
Consulenza giuridica 18/2019 ha indirettamente confermato che se l’intervento si configura come abbattimento delle barriere architettoniche non è necessario fare riferimento alla disciplina dei beni di valore significativo.
Come chiarito con la circolare del 24 febbraio 1998, n. 57/E le opere
dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche riguardano diverse categorie
di lavori, quali “la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni,
terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici
(servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi
di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori,
l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o
piattaforme elevatrici”.
Pertanto, nella specifica ipotesi di installazione di ascensori in edifici
esistenti a prevalente destinazione abitativa, effettuata nell’ambito di contratti di
appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al
superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, si applica
l’aliquota IVA del 4 per cento ai sensi del citato numero 41-ter) della Tabella A,
parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Al di fuori di tale ipotesi l’installazione di ascensori in edifici esistenti a
prevalente destinazione abitativa si configura quale intervento di manutenzione
straordinaria soggetto ad IVA con l’aliquota del 10 per cento ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999.
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