BONUS INVESTIMENTI ORDINARI E 4.0 E LEGGE DI BILANCIO 2021
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/01/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 09/01/2021
Nuove regole che valgono già per gli acquisti effettuati a partire dal 16 novembre 2020. Agevolazione è fruibile in compensazione in tre quote annuali di pari importo
Esteso fino al 31 dicembre 2022, ovvero al 30 giugno 2023 in presenza di specifiche condizioni, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale.
L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020, ha riscritto la disciplina della misura incentivante già in vigore (articolo 1, comma 185 e seguenti, legge n. 160/2019 – Bilancio 2020), confermandone fondamentalmente la struttura, ma con alcune novità:
- il perimetro di applicazione include ora anche i beni immateriali generici;
- è stata potenziata l’entità del bonus tramite innalzamento delle aliquote agevolative;
- sono aumentati i limiti massimi delle spese ammissibili;
- sono stati velocizzati i tempi di fruizione del credito.
Le nuove disposizioni, inoltre, si applicano, in modo anticipato, agli investimenti realizzati a partire dallo scorso 16 novembre; per quelli precedenti, effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre, valgono le regole previgenti (vedi anche “Legge di bilancio per il 2020 – 7: nuovo bonus per i beni strumentali”).
Destinatari del bonus investimenti
Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Gli esercenti arti e professioni, invece, sono ammessi soltanto al credito per investimenti in beni strumentali “ordinari”, cioè non inclusi negli allegati A (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) e B (beni immateriali) annessi alla legge n. 232/2016.
Il bonus è fruibile a condizione che siano rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e siano correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse dall’agevolazione:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001).
I beni ammessi all’agevolazione e quelli esclusi
Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, tranne quelli riguardanti:
- i beni di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, ossia veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente
- i beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento sotto al 6,5%
- i fabbricati e le costruzioni
- i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge n. 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali nonché il materiale rotabile, ferroviario e tramviario
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
A quanto ammonta il nuovo credito
L’entità del bonus, diversa da quella precedentemente stabilita dalla legge di bilancio 2020, varia in funzione della tipologia dei beni acquisiti e dell’anno in cui si effettua l’investimento.
Beni ordinari
Per i beni strumentali “ordinari” o “generici”, cioè diversi da quelli ricompresi nei già ricordati allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016, il credito d’imposta – spettante anche ad esercenti arti o professioni – è riconosciuto nelle seguenti misure:
- per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
- 10% del costo, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali, elevato al 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile (articolo 18, legge 81/2017)
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
- 6% del costo, sempre su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali.
La norma prevede che il costo agevolabile sia determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir, e che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Beni materiali Industria 4.0
Per i beni materiali ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, cioè quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:
- in caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
- 50% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni
- in caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
- 40% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.
Beni immateriali 4.0
Per i beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 (come integrato dalla legge di bilancio 2018), cioè quelli immateriali - come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, non c’è distinzione temporale: in relazione agli investimenti effettuati nel corso di tutto il periodo agevolato (dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), il credito d’imposta è pari al 20% del costo, calcolato su un importo massimo di 1 milione di euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Utilizzo del bonus e sue caratteristiche
Il nuovo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997) in tre quote annuali di pari importo (con l’eccezione degli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, che possono sfruttare il bonus in un’unica soluzione):
- a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni “ordinari”
- a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.
Se l’interconnessione dei beni avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, si può iniziare a fruire del credito per la parte spettante in relazione ai beni “ordinari”.
Caratteristiche del credito:
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articolo 61 e articolo 109, comma 5, Tuir)
- è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto
- non è soggetto alle restrizioni dettate dall’articolo 34, legge n. 388/2000 (limite annuale di 700mila euro, innalzato a 1 milione per l’anno 2020), dall’articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007 (limite di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e dall’articolo 31, Dl n. 78/2010 (autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo)
- deve essere comunicato al ministero dello Sviluppo economico, per ciascun periodo d’imposta agevolabile, tramite apposito modello, che sarà approvato dallo stesso Mise
- se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, deve essere corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito eventualmente già utilizzato in compensazione va riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’annualità in cui si verifica la circostanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Adempimenti
Chi fruisce del credito d’imposta e non vuole subirne la revoca deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi. A tal fine:
- le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alle norme agevolative;
- per i beni Industria 4.0, va prodotta una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro, basta una dichiarazione resa dal legale rappresentante).
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