Bonus mobili gennaio 2025

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/01/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/01/2025


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Guida vademecum al bonus mobili aggiornata alla legge di bilancio 2025


La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 55, legge n. 207/2024) ha confermato anche per quest’anno la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori) destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L’Agenzia delle entrate aggiorna la relativa guida disponibile nella sezione “Agenzia informa” del suo sito.

A prescindere da quanto speso per la ristrutturazione a cui è agganciato, il bonus deve essere calcolato, spiega il vademecum, su un importo massimo che varia a seconda dell’anno di acquisto dei beni.

Per il 2025 è stata confermata la soglia 2024.

Riepilogando:

  • 10mila euro per il 2022;
  • 8mila euro per il 2023:
  • 5mila euro per gli anni 2024 e 2025.

Il tetto di spesa include i costi sostenuti complessivamente per mobili ed elettrodomestici e vale per ogni singola unità immobiliare e sue pertinenze, o per le parti comuni di un condominio. In pratica, il contribuente può usufruire del bonus per più abitazioni ristrutturate. La detrazione deve essere ripartita, come di regola, tra gli aventi diritto, in dieci quote annuali di pari importo.

Volendo rispolverare alcune delle disposizioni che disciplinano l’agevolazione, è forse bene ricordare che nel caso in cui lavori di ristrutturazione sono stati effettuati o sono iniziati nell’anno precedente a quello di acquisto di mobili ed elettrodomestici, il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese eventualmente sostenute per i beni agevolabili acquistati nell’anno precedente e per le quali si è usufruito della detrazione.

Inoltre, ricordiamo che la detrazione non è trasferibile ad altri né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile ristrutturato.

Il vincolo vale anche quando con la vendita dell’immobile sono state trasferite all’acquirente le rate residue relative al recupero del patrimonio edilizio. Il beneficiario del bonus potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di utilizzo della detrazione.

Da non dimenticare, poi, che per beneficiare dello sconto d’imposta è necessario effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito: quindi, niente assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

In caso di bonifico, non è necessario utilizzare il modulo (soggetto a ritenuta) predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia.

Come di consueto la guida, dopo aver fornito le istruzioni pratiche per l’interpretazione e l’applicazione della misura, indicando, tra l’altro, nel dettaglio gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto al bonus e i beni ammessi alla detrazione, per maggior chiarezza, propone una serie di risposte ai quesiti più frequenti.

Aggiornato, infine, l’elenco della normativa e della prassi che disciplinano la materia.

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