bonus R&S e sistemi già ampiamente collaudati

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/06/2018

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 23/06/2018


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Per usufruire del contributo, secondo le finalità della norma, non devono mancare i requisiti della novità del prodotto e del rischio finanziario e, quindi, del possibile insuccesso tecnico


Con la risoluzione 46/E del 22 giugno 2018, l’Agenzia delle entrate interviene nuovamente sul tema del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, affrontando l’aspetto della corretta individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione.

analizzato un progetto elaborato da una società attiva nel settore dell’organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche, che prevede la riorganizzazione dei processi industriali in una logica di “smart factory”, al fine di valutare l’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte per la sua realizzazione.

riconducibilità alla categoria dello “sviluppo sperimentale” di alcuni investimenti effettuati per la realizzazione di un programma di riorganizzazione dei processi industriali, finalizzato, da una parte, a integrare la catena logistica di produzione della fiera, includendo tutti i processi relativi a visitatori, espositori e fornitori in una prospettiva di aumenti di efficacia ed efficienza, e dall’altra, ad avvicinare i servizi alle persone, creando servizi innovativi attraverso il cosiddetto Internet of Things.

Nel recepire le osservazioni tecniche richieste al ministero dello Sviluppo economico, l’Agenzia delle entrate ha espresso parere negativo sull’ammissibilità all’agevolazione delle attività svolte dalla società qualificandole come “ordinarie attività” realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso.

il ministero interpellato ha escluso che gli investimenti in questione possano qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti della disciplina del credito d’imposta.
Ai fini di tale qualificazione, nel caso di specie, mancherebbe sia il requisito della novità sia, tra l’altro, il requisito del rischio finanziario (nonché d’insuccesso tecnico), che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.

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