Bonus R&S: escluse trasferte non collegate all’attività

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/12/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/12/2019


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I contratti “extra-muros” sono agevolabili se contengono l’impegno a svolgere, direttamente o indirettamente, attività di ricerca e sviluppo e a beneficiare è l’impresa committente


I rimborsi spese per le trasferte del collaboratore esterno sono rilevanti ai fini del credito a favore delle imprese che investono in ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl n. 145/2013) soltanto se è dimostrato il collegamento tra i viaggi di lavoro e lo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo prevista dal contratto stipulato con il professionista.
In sintesi questo il contenuto della risposta n. 520 del 12 dicembre 2019.

L’istanza di interpello è presentata da una società che ha sottoscritto con un ingegnere/fornitore un contratto Ict per lo svolgimento di attività finalizzate alla ricerca e allo sviluppo. Il professionista non ha alcun obbligo riguardo al luogo di svolgimento dell’attività, non ha vincoli di subordinazione e gerarchici, disciplinari e di orari di lavoro. Il contratto prevede che l’impresa rimborserà al fornitore le spese di viaggi di lavoro e alloggi, anticipate dallo stesso per eventuali trasferte effettuate su richiesta dell’istante.
La società chiede se tali costi, classificati sotto la voce “Altre spese sostenute”, possano essere considerati rilevanti per la determinazione della quota agevolabile ai fini del bonus R&S. Per l’istante, infatti, si tratta di spese connesse alle prestazioni svolte dall’ingegnere nell’ambito dell’attività di ricerca e sviluppo.

L’amministrazione ricorda che l’agevolazione prevede un credito d’imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo “a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31dicembre 2020 pari al 25% “delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.

L’Agenzia richiama alcuni documenti di prassi con i quali precisa, in pratica, tra l’altro, che sono agevolabili anche i contratti di ricerca “extra-muros”, ma soltanto se direttamente connessi alle finalità del bonus fiscale e se contenenti l’impegno a svolgere, direttamente o indirettamente, attività di ricerca e sviluppo e per i quali, in ogni caso, a beneficiare degli eventuali risultati deve essere l’impresa committente.
Torna poi al caso specifico e osserva che il contratto oggetto dell’interpello distingue il compenso per l’esecuzione dell’incarico di ricerca e sviluppo svolto e il rimborso delle spese eventuali per viaggi e alloggi.
L’Agenzia, a questo punto, non esclude l’ammissibilità al credito d’imposta per i costi relativi ai viaggi di lavoro dell’ingegnere, ma afferma che i fatti descritti nell’interpello non dimostrano la connessione di tali trasferte all’attività di ricerca e sviluppo.

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