CALDO ECCESSIVO IN AZIENDA, ANCHE IL PREPOSTO PUO’ SOSPENDERE LE LAVORAZIONI
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 03/08/2023
Autore: Iacopini Antonella Fonte: Guida al Lavoro nr. 32 del 03/08/2023 pag. 17
Con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha precisato quali soggetti possano stabilire il blocco temporaneo dell’attività.
Secondo le istruzioni dell’Inps, il datore di lavoro può ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria non solo se la temperatura, anche quella percepita, supera i 35 gradi centigradi, ma anche se il responsabile della sicurezza dell’azienda (ossia il datore di lavoro o il preposto) stabilisce la sospensione della lavorazione, qualora ritenga sussistenti dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
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