Capital gain non residenti le istruzioni dell’Agenzia
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/07/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/07/2024
Regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti
Con la circolare n. 17 l'Agenzia detta le sue istruzioni sul regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti, introdotto dall’articolo 1, comma 59, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di Bilancio 2024), mediante l’inserimento del nuovo comma 2-bis nell’articolo 68 del Tuir.
La novella uniforma il trattamento impositivo delle plusvalenze realizzate da soggetti residenti in uno Stato Ue o See a quello proprio dei soggetti residenti, garantendo, in tal modo, il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.
Il comma 2-bis prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del Tuir, realizzate da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato Ue o See e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, nel caso in cui soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del Tuir (cosiddetta pex).
La norma si applica alle società e agli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir, residenti in uno Stato Ue o See, a condizione che siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società – e, quindi, che non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci – e che abbiano una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale, o enti commerciali. I soggetti in questione, dunque, devono essere assoggettati ad un’imposta paritetica all’Ires nello Stato di residenza, intendendosi con ciò, a titolo d’esempio, una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della direttiva 2011/96/UE (cosiddetta direttiva “madre-figlia”).
Inoltre, nel caso in cui tali soggetti abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ai fini dell’applicabilità del comma 2-bis, la partecipazione non deve essere contabilmente e funzionalmente connessa alla stabile organizzazione dovendo, invece, essere riconducibile all’entità non residente.
Le plusvalenze individuate dal nuovo comma 2-bis sono quelle di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir, ossia derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, sia negoziate in mercati regolamentati sia non quotate. La norma esclude espressamente le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni in società semplici poiché le stesse (nonché gli enti ad esse equiparati), non svolgendo attività commerciale, non integrano uno dei requisiti posti dall’articolo 87 del Tuir ai fini del regime pex. Ulteriore esclusione riguarda le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o localizzati in Paesi black list, salva dimostrazione della sussistenza dell’esimente.
Non rientrano nel comma 2-bis le obbligazioni convertibili, poiché solo astrattamente possono divenire partecipazioni, mentre vi rientrano quei titoli quali opzioni e warrants, qualora soddisfino i requisiti dell’articolo 87 del Tuir. Rilevano, inoltre, le plusvalenze assimilate a quelle da cessione di partecipazioni qualificate, a norma dell’articolo 67, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del Tuir, al ricorrere delle condizioni dettagliate con la circolare.
Per l’applicazione del regime fiscale in esame, la partecipazione qualificata oggetto di cessione deve integrare i requisiti di cui all’articolo 87 del Tuir. Con la circolare, ci si sofferma in particolare sul requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 87, che richiede che la partecipazione sia classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Nel caso di soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (articolo 85, comma 3-bis, del Tuir) e la classificazione di tali attività come possedute per la negoziazione si può desumere anche dai restanti documenti contabili, purché risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio (articolo 2 del Dm del 10 gennaio 2018).
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili locali, con il documento di prassi si ritiene possa considerarsi valida la classificazione delle partecipazioni adottata in bilancio, a condizione che questo sia conforme alla direttiva n. 2013/34/UE. Con la circolare, si precisa che la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi deve essere verificata con riferimento al momento in cui si realizza l’effetto traslativo della cessione delle partecipazioni, non rilevando l’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo dovuto. La plusvalenza, in misura pari al 5% dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare corrispondente (ossia il 5%) dell’eventuale minusvalenza della medesima categoria. L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di realizzo, è riportato in deduzione fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia stato indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate.
Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024 e, per effetto dell’articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 461 del 21 novembre 1997, sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento. Con il documento di prassi si segnala che le indicazioni relative alla disposizione in commento non tengono conto dell’eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall’Italia.
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