CARBURANTI E FATTURA ELETTRONICA 2019

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/12/2018

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 19/12/2018


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Come documentare l'acquisto dei carburanti nel 2018 e dal 2019


Per i titolari di partita IVA la documentazione delle spese relative ai carburanti, propedeutica alla deduzione del costo e alla detrazione IVA, ha subito negli ultimi tempi diversi cambiamenti che andiamo a riepilogare.

 

Fino a giugno 2018 era sufficiente compilare la scheda carburanti dove annotare la data del rifornimento e l’importo pagato con qualsiasi mezzo di pagamento, il tutto confermato dal timbro e dalla firma del distributore.

 

Dal 1° luglio 2018, per detrarre l’Iva e dedurre il costo per l’acquisto di carburanti, si è reso necessario che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili (carte di credito ecc. come indicato per il 2019).

L’utilizzo della scheda carburanti diventa «meramente facoltativo», in quanto dal 1° luglio 2018 non vale più l’alternatività tra scheda carburanti e pagamenti tracciabili.

Se facoltativamente si utilizza la scheda carburante, si deve sempre pagare con mezzi tracciabili.

Il comma 3-bis all'articolo 1 del D.P.R. n. 444 del 1997, prevede che "In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento".

Infine gli acquisti effettuati presso le  imprese petrolifere da parte di imprese e professioni in esecuzione dei contratti di netting, obbliga alla fattura elettronica già dal 1.7.2018.

 

Dal 1.1.2019 i soggetti Iva dovranno obbligatoriamente documentare l’acquisto dei carburanti su strada con la fattura elettronica, anche differita, inoltre costi e detrazione IVA sono vincolati al pagamento tracciato, il provvedimento Prot. n.73203 del 4.4.2018 individua i mezzi di pagamento idonei a consentire la detrazione IVA e la deduzione del costo dei carburanti.

 

In applicazione dell’articolo 19-bis1, c. 1, lettera d),del DPR. n. 633/72, ai fini delle detrazione dell’IVA relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

1) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;

2) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del D.Lgs. n. 82/2005, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

  • -addebito diretto;
  • -bonifico bancario o postale;
  • -bollettino postale;
  • -carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

I medesimi mezzi sono idonei a consentire la deducibilità della spesa ai fini delle imposte sui redditi (ndr. nuovo art. 164 TUIR).

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