Cessioni di tablet, pc e laptop: il reverse charge prevale sempre
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/01/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 05/01/2022
Il reverse si applica anche quando l’acquirente utilizza il bene direttamente, detto regime prevale sulla dichiarazione d'intento e anche sullo split payment
Risposta n. 894 del 31 dicembre 2021.
Nel caso di cessioni tablet, pc e laptop, effettuate nella fase distributiva, che precede il commercio al dettaglio, nei confronti di operatori Iva, il meccanismo del reverse charge (ex articolo 17, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1973) si applica anche quando l’acquirente utilizza il bene direttamente.
Lo stesso vale se a comprare è un esportatore abituale e anche la Pa che acquista il bene nell’ambito della propria attività commerciale.
Nel rispondere a una società che, tra l’altro, svolge l'attività di commercio all'ingrosso e distribuzione, in Italia e all'estero, di prodotti elettronici, tra cui tablet, pc e laptop, e che chiede quale sia il corretto trattamento Iva delle cessioni effettuate nei confronti di diverse tipologie di acquirenti, l’amministrazione chiarisce che, nelle ipotesi di vendite a clienti soggetti passivi utilizzatori finali dei beni, la soluzione è nella la circolare n. 21/2016.
In tale documento di prassi, infatti, ha specificato che l’“obbligo del meccanismo dell'inversione contabile (...) trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, analogamente a quanto già precisato dalla scrivente con la circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010 e la Risoluzione n. 36/E del 31 marzo 2011. (...) per le cessioni dei beni in argomento che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, il destinatario della cessione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente”.
Riguardo alle vendite effettuate nei confronti di esportatori abituali a fronte di dichiarazione di intento, invece, richiama la circolare n. 14/2015, con la quale ha chiarito che il meccanismo dell'inversione contabile, considerata la sua la natura antifrode, costituisce la regola prioritaria e, quindi, prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.
Infine, in relazione alle cessioni di tablet, pc e laptop a enti della Pubblica amministrazione (soggetti passivi Iva), ai quali si applica il regime della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, Dpr n. 633/1972), l’Agenzia torna sulla circolare n. 15/2015.
A quel tempo, in ordine al rapporto tra la disciplina dello split payment e del reverse charge, ha precisato che, qualora l'acquisto del bene venga effettuato dalla Pa in qualità di soggetto passivo d'imposta e l'operazione rientri in una delle casistiche riconducibili nell'ambito applicativo del reverse charge, non si applica la disciplina della scissione dei pagamenti. In tali casi, l’ente della Pubblica amministrazione deve comunicare al fornitore che l'acquisto viene effettuato nell'ambito della propria attività commerciale.
Indietro