Collettore fognario fra depuratori con Iva al 10%

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/04/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 07/04/2021


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Si può considerare un intervento di costruzione “ex novo” e quindi fruire dell’aliquota Iva ridotta


Risposta n. 229 del 6 aprile 2021

La realizzazione di un collettore fognario che unisce due depuratori si può considerare un intervento di costruzione “ex novo” che può fruire dell’aliquota Iva ridotta (n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva).

L’intervento poteva rientrare fra i lavori ad aliquota ordinaria se fosse stato considerato un semplice potenziamento dell’impianto esistente.

L’istante, una società che gestisce il servizio idrico integrato di alcuni Comuni, nell’ambito dell’attività di adeguamento della rete fognaria, ha affidato a una ditta esterna l’appalto per la costruzione del collettore fognario dal depuratore X al depuratore Y. Tale intervento costituisce il primo lotto di un più ampio progetto di realizzazione di un sistema di collettamento dei reflui fognari attualmente trattati in una serie di impianti di depurazione presenti nella zona.

L’Agenzia rileva che tale intervento può essere considerato una “nuova realizzazione” e beneficiare quindi dell’aliquota Iva ridotta (nn. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972).

L’istante aveva il dubbio che l’intervento non rientrasse fra le nuove costruzioni per il fatto che poteva essere considerato un semplice potenziamento, un miglioramento e un efficientamento, per quanto significativo e di complessa realizzazione, dell’attuale rete fognaria, circostanza che lo farebbe rientrare nei lavori ad aliquota Iva ordinaria.

L’Agenzia, dopo aver ricordato che sono soggette ad aliquota Iva al 10% le prestazioni ricevute in base a contratti di appalto per la costruzione di opere, impianti ed edifici nell’ambito dell’urbanizzazione primaria e secondaria, finalizzate ad assicurare alla collettività le necessarie condizioni di vita sotto il profilo dell'igiene, della viabilità e della sicurezza, tra i quali rientrano gli impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione, rileva che, in linea generale, l'aliquota ridotta si applica ai lavori di realizzazione ex novo, anche fuori dall'ambito del tessuto urbano, mentre gli interventi di semplice sistemazione, miglioria o modifica scontano l’aliquota ordinaria anche se comportano un potenziamento dell’impianto (risoluzione ministero Finanze n. 397666/1985 e risoluzione n. 202/2008). Analogamente è escluso il beneficio dell’Iva ridotta per gli interventi di rafforzamento e consolidamento statico di collettori e adduttori di canali di gronde, navigli, e simili (risoluzione ministero Finanze n. 46/1998).

Restando sempre nei documenti di prassi, l’Agenzia ricorda che l’aliquota Iva al 10% si può applicare a un intervento di completa sostituzione della rete idrica consistente nella realizzazione anche se parziale di un nuovo impianto (risoluzione ministero Finanze n. 364749/1987).

L’Agenzia evidenzia, poi, che tra le opere di urbanizzazione di cui al citato n. 127-quinquies sono comprese le fognature, nonché gli “impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione”.

Nel caso in esame, considerando che con l’intervento oggetto del contratto (realizzazione del collettore fognario dal depuratore X al depuratore Y) viene costruito ex novo il collegamento tra impianti di depurazione già esistenti, per convogliare ad un unico ed efficiente impianto di depurazione i reflui dell’area, e che lo stesso intervento fa parte di un più ampio progetto di riorganizzazione della depurazione civile e industriale che ha per oggetto la realizzazione di un sistema di collettamento dei reflui fognari, comportando quindi la costruzione ex novo di collettori di adduzione, che possono essere inclusi tra le opere di urbanizzazione (fognature), l’Agenzia, in linea con la prassi, ritiene che alla prestazione possa applicarsi l’aliquota Iva al 10 per cento.

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