Colonnine elettriche e fotovoltaico nei bonus del Pnrr al turismo

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/02/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 16/02/2022


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Perfezionato l’elenco degli interventi di carattere energetico che consentono di accedere agli incentivi previsti Dl n. 152/2021 per risollevare uno dei settori più interessati dal blocco delle attività causato dalla pandemia


Anche gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo e le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, destinate a uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento (come specifica un faq), entrano a far parte delle spese ammissibili per usufruire del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto a favore delle strutture ricettive, previsti dall’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legge n. 152/2021. Con una nota online, il ministero del Turismo integra l’elenco delle opere di efficientamento energetico agevolabili, pubblicato nell’avviso pubblico dello scorso 23 dicembre.

In particolare, i costi ammissibili sono stati integrati con il punto “a.2” che include nell’agevolazione “le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento.

Si tratta, ricordiamo, di una delle misure introdotte per risollevare uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia. Possono beneficiarne alberghi, agriturismi, strutture ricettive all'aria aperta, e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
L’incentivo arriva in varie forme. Può essere erogato come credito d’imposta fino all'80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021. Per gli stessi interventi è previsto anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% dei costi per i lavori effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo di 40mila euro. Il cfp può salire cumulativamente nella misura e nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del Dl n. 152/2021 (digitalizzazione, imprese a maggioranza donne o giovani, con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Le domande andranno presentate telematicamente tramite la piattaforma informatica di cui il ministero darà notizia della sua operatività con un prossimo avviso. Una volta attivata la procedura le imprese interessate dovranno registrarsi e inviare l’istanza entro i trenta giorni successivi all’apertura della piattaforma. L’assegnazione dei bonus avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande e nel limite massimo di spesa in relazione al fondo stanziato pari a 500 milioni di euro.
Non possono accedere alle agevolazioni le imprese in fallimento o in liquidazione anche volontaria.

Le somme attribuite potranno essere utilizzati nei limiti de minimis stabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Sono inoltre incompatibili con altri sostegni economici e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi lavori. L’incentivo non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini dell’imposte sui redditi e dell’Irap.

La sovvenzione assegnata in forma di credito d’imposta deve essere utilizzata soltanto in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025. Il bonus è cedibile, in tutto o in parte, a terzi, compresi banche e altri intermediari finanziari, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020.

Il contributo a fondo perduto arriva, invece, sul conto bancario del beneficiario a fine interventi. I destinatari possono chiedere un anticipo non superiore al 30% del cfp riconosciuto, dietro presentazione di una garanzia fideiussoria. Il ministero del Turismo eroga la somma, o il saldo in caso di richiesta di anticipo, una volta concluse le verifiche previste ed entro 90 giorni dall’acquisizione della documentazione completa.

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