COME FUNZIONA IL REVERSE CHARGE O INVERSIONE CONTABILE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 16/04/2019
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Agenzia Entrate del 16/04/2019
Debitore d'imposta è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese (il cliente).
Nel particolare meccanismo del reverse charge, l’IVA non deve essere addebitata dal prestatore, ma autocalcolata dal committente. In pratica il fornitore emette fattura senza l’addebito di IVA, il cliente che la riceve integra il docuemento ricevuto con l’indicazione dell’aliquota IVA e dell’imposta o del titolo di “Non imponibilità” per poi registrata sia in acquisto che in vendita.
L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta che il cliente, destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato ad assolvere l’imposta sul valore aggiunto, al posto del cedente o del prestatore.
In deroga quindi, al principio generale secondo cui debitore dell’IVA nei confronti dell'erario, è il soggetto che emette la fattura, per le operazioni in argomento, debitore d'imposta è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese (il cliente). In questo caso infatti, il prestatore del servizio emette fattura senza addebitare l'imposta.
Il committente deve integrare la fattura ricevuta entro il momento di effettuazione dell’operazione; nelle prestazioni di servizi il momento di effettuazione coincide normalmente con il pagamento è opportuno tuttavia consultare le varie ipotesi previste dall’art. 6 del DPR. 633/72.
La fattura così integrata andrà rilevata nel registro delle fatture emesse (di vendita) o in quello dei corrispettivi, entro i normali termini (15 giorni) e comunque con riferimento al mese di emissione; la stessa andrà registrata nel registro IVA acquisti, per esercitare la detrazione dell’imposta.
Fatture e imposta di bollo
Le autofatture emesse in applicazione del regime del reverse-charge, essendo riferite ad operazioni soggette ad imposta, anche se con il particolare meccanismo della inversione contabile, sono esenti dall'imposta di bollo, in applicazione del criterio di alternatività tra IVA e imposta di bollo.
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