COMMERCIALISTA TRASFERIMENTO QUOTE NELLA DOPPIA VESTE DI INTERMEDIARIO E PARTE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 14/04/2025
Autore: Autori Vari Fonte: Commercialisti Consiglio Nazionale del 14/04/2025

Se il commercialista possa essere contemporaneamente intermediario e parte nella cessione di quote
La questione non risulta molto approfondita, nella Circolare n. 15/IR DEL 22 FEBBRAIO 2010 del Consiglio nazionale dei commercialisti al punto 3.1 viene però consigliata l'astensione, nei casi indicati, per ragioni deontologiche. Ecco il testo:
3.1 Sull’indipendenza dell’intermediario
Passando ad analizzare alcune delle problematiche emerse nella prassi, si rende necessario soffermare l’attenzione sull’aspetto dell’indipendenza del professionista chiamato a depositare per la successiva iscrizione l’atto di trasferimento delle partecipazioni societarie sottoscritto con firma digitale dalle parti ex art. 36, comma 1-bis, l. n. 133/2008.
La legge tace in merito, né vengono richiamate altre disposizioni che affrontano la tematica delle incompatibilità.
Pertanto non esistono disposizioni normative che richiedano che l’intermediario si trovi in una situazione di totale indipendenza rispetto all’atto di trasferimento.
Anche volendo soffermarsi sulle previsioni dettate nella disciplina della s.r.l., e specificatamente dedicate vuoi all’amministrazione, vuoi alla posizione del socio, non si rinvengono riferimenti normativi utili in tal senso.
Non va trascurato, però, che l’art. 1176, comma secondo, c.c. impone al professionista di espletare la propria prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, il che comporta nel caso di specie l’adozione di qualsiasi accorgimento che garantisca le parti contraenti ed eventuali terzi della correttezza del procedimento di trasferimento delle partecipazioni societarie.
Da ciò consegue la necessità di una seria, corretta e quanto più possibile imparziale valutazione dei contrapposti interessi che fanno capo alle parti e della posizione che, rispetto agli stessi, va ad assumere il commercialista incaricato della procedura in esame.
Esaminando, poi, la questione sotto un profilo esclusivamente deontologico, va rilevato che l’art. 9 del Codice deontologico della professione di Dottore commercialista e di Esperto contabile22 impone al professionista di
agire nel rispetto delle norme sull’indipendenza e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell’incarico affidatogli, specificando (comma quarto) che in ogni caso egli non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio od originare ostacoli all’adempimento dei suoi doveri, ivi comprese le situazioni in cui si possa trovare in conflitto di interessi.
Ragioni di opportunità, allora, dovute al rispetto delle regole deontologiche imposte all’intermediario dall’ordinamento professionale renderebbero necessario che il commercialista si astenga dal prestare consulenza negli atti in cui esso stesso sia parte.
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