COMPENSAZIONE CREDITI IVS ARTIGIANI COMMERCIANTI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 27/06/2018
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Lavoro del 27/06/2018
Crediti Inps di artigiani e commercianti del periodo d'imposta X si potranno portare in compensazione sull’F24 solo fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo x+1 .
Oltre tale limite temporale, sarà possibile richiedere solamente il credito a rimborso, oppure utilizzare lo stesso in compensazione interna con altri contributi Inps avvalendosi delle apposite procedure presenti sulla piattaforma dell'istituto.
Procedura confermata dalle istruzioni al quadro RR e dall'INPS da ultimo con la circolare 82 del 14.6.2018 punto 5.1 con la quale si prevede che:
"Tutte le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione modello “Redditi 2018” tramite modello F24 con anno di riferimento 2016, devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR del modello” Redditi 2018”.
L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente al netto di quanto compensato va indicato nel rigo RR, colonne 22 e 36, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio)."
(vedi link)
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