CONVERTITO IN LEGGE IL DL. LIQUIDITÀ' RIAPERTE LE RIVALUTAZIONI D'IMPRESA

[Molto interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/06/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 05/06/2020


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Conversione in legge del Dl n. 23 dell’8 aprile scorso, cd. decreto “Liquidità”, il senato ha approvato la fiducia con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto.


Nel corso dell’iter di trasformazione in legge sono state aggiunte le disposizioni per il settore turistico, il credito d’imposta alle imprese per l’annullamento di fiere e manifestazioni commerciali all’estero, la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa, la detraibilità dell’Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali  e l’ulteriore proroga del versamento del Preu sui giochi.

Rivalutazione Beni d’impresa
L'articolo 12-ter, proroga il termine per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni che risultano nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

La rivalutazione avviene attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con l’aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili.

Le norme sulla rivalutazione di tali beni sono riprese dall’ultima legge di Bilancio (commi da 696 a 704 che a sua volta prevedeva la possibilità di applicare le disposizioni dell’articolo 1, commi da 889 a 897, della legge 208/2015, il Bilancio 2016.

In particolare l’articolo 12-ter:

  • consente di effettuare la rivalutazione nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021
  • precisa, per i beni immobili, il termine da cui decorre (ai fini fiscali e contabili) il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio, con effetto dal periodo di imposta in corso rispettivamente alla data del 1° dicembre 2022, 2023 o 2024.

Rivalutazioni beni impresa nel settore Turismo
L’articolo 6-bis dispone che, per sostenere il settore alberghiero e quello termale, i soggetti indicati all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir (società per azioni e in accomandita per azioni, srl, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti in Italia, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) che operano nei due rami merceologici e che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 cc e a ogni altra disposizione in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge n. 342/2000, con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Entro i due esercizi successivi a questo va eseguita la rivalutazione, in uno o entrambi i relativi i bilanci, o rendiconti.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa al bilancio. 

Sul maggior valore dei beni e delle partecipazioni non è dovuta imposta sostitutiva o di altro tipo.

L’operazione si considera eseguita con il riconoscimento della rivalutazione ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio l’operazione è completata.

Il saldo attivo che deriva dalla rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva e può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta del 10%, sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali, da versare con le modalità indicate all’articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2020.

Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere commerciali all'estero
Introdotto nel corso del dibattito parlamentare è l’articolo 12-bis, che istituisce un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere o manifestazioni internazionali che sono state disdette in ragione dell’emergenza epidemiologica.

La norma, introdotta a Montecitorio, dispone la validità, a tale uso, del credito d’imposta istituito con l’articolo 49 del decreto Crescita (n. 34/2019), per le spese sostenute per la partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali. La misura agevolativa, prevista per le piccole e medie imprese italiane esistenti alla data del 1° gennaio 2019, aveva originariamente l’intenzione di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle Pmi italiane. Il credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è riconosciuto fino ad un massimo di 60mila euro, fino al suo esaurimento, fissato a 10 milioni per il 2019, in misura pari a 5 milioni per il 2020.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.  
 

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