Correzioni Iva con autodenuncia
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/03/2018
Autore: Sirri Massimo Fonte: Interfile Fiscale del 18/03/2018
Come regolarizzare la fattura d'acquisto errata o la macata fatturazione. La circolare 1/E/2018 punta i fari sulla regolarizzazione
il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura nel termine di 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione deve presentare all’Ufficio competente, previo pagamento dell’imposta, la cosiddetta «autofattura-denuncia» in duplice esemplare entro il 30° giorno successivo. L'inadempimento è punito con una sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997). Nel caso di reverse la sanzione è fissa, compresa tra 500 e 20mila euro.
Se la fattura è sta ricevuta ma è irregolare, il documento integrativo, in duplice esemplare e previo versamento dell’eventuale maggior imposta, va presentato entro il 30° giorno successivo a quello della sua registrazione.
In tema di operazioni intra l’art. 46, c. 5, decreto legge 331/1993, prevede tempi più stretti:
- se il cliente non ha ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione, lo stesso emette autofattura entro il 15 del terzo mese successivo e la registra con riferimento al secondo;
- se la fattura ricevuta riporta un corrispettivo inferiore al reale deve emettere documento integrativo entro il 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria.
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