Crisi d’impresa e insolvenza il decreto correttivivo

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 01/10/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 01/10/2024


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Introdotta la possibilità di formulare alle agenzie fiscali e alla Riscossione, durante le trattative, una proposta di accordo transattivo con pagamento parziale o dilazionato del debito


Nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre è stato pubblicato, il terzo decreto correttivo (Dlgs n. 136/2024) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019).

Tra le novità, sì alla falcidia fiscale nella composizione negoziata e nei piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (Pro) e nuove disposizioni sul cram-down negli accordi di ristrutturazione del debito e nei concordati preventivi. Le nuove disposizioni intendono superare talune difficoltà interpretative e di coordinamento già emerse alla data di entrata in vigore del Codice (15 luglio 2022), per rendere più chiare le disposizioni di riferimento e così agevolare una maggiore efficienza della gestione delle situazioni di crisi e d’insolvenza.

In coerenza con la natura correttiva delle modifiche apportate, le novità introdotte si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente, salva ogni diversa previsione. Vediamo, nello specifico, le principali novità relative a istituti che interessano la posizione dell’Agenzia delle entrate quale creditore pubblico.

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa: proposta di accordo transattivo alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione (articolo 5, comma 9, lettera b, n. 3)
Al fine di migliorare l’efficacia della composizione negoziata è stata introdotta la possibilità di formulare alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione, durante le trattative, una proposta di accordo transattivo che prevede il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori.

Restano escluse proposte rivolte agli enti previdenziali e assicurativi e quelle riguardanti tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.

Per consentire alle agenzie fiscali una valutazione circa l’attendibilità dei dati e delle soddisfazioni alternative, alla proposta va allegata una relazione:

  • di un professionista indipendente, che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale
  • sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dall’incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro a tal fine designato.

L’accordo, sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto, è efficace dal suo deposito presso il Tribunale competente, che, verificata la regolarità formale, ne autorizza l’esecuzione, ovvero lo dichiara privo di effetti.

Rimane esclusa l’ipotesi di sostituzione giudiziale del dissenso degli enti pubblici interessati (cram-down), in quanto non compatibile con la natura stragiudiziale della procedura, che risulta necessaria per le esigenze di celerità che la caratterizzano.

È prevista la risoluzione di diritto dell’accordo in caso di:

  • apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata
  • di accertamento dello stato di insolvenza
  • mancata esecuzione integrale dei pagamenti dovuti entro sessanta giorni dalla scadenza.

Le modifiche introdotte dal Correttivo-ter alla disciplina relativa all’applicazione dell’accordo fiscale nelle composizioni negoziate si applicano alle trattative avviate con istanza di nomina dell’esperto indipendente depositata successivamente alla sua entrata in vigore.

Piani di ristrutturazione soggetti a omologazione e la proposta di falcidia o dilazione agli enti pubblici (articolo 17, comma 1, lettera a)
Nell’ambito del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro), che si caratterizza per la procedura snella e basata su un progetto di risanamento non vincolato al rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, purché vi sia l’approvazione da parte di tutte le classi di creditori,  è ora possibile proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.

Anche in tale ipotesi, alla proposta è allegata la relazione di un professionista indipendente, che attesta:

  • la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
  • per i crediti oggetto della proposta di transazione, la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

L’eventuale adesione degli enti pubblici deve intervenire entro gli stessi termini previsti per gli accordi di ristrutturazione: novanta giorni dal deposito della proposta, aumentati di sessanta giorni nel caso di modifica alla proposta, ovvero di novanta giorni nel caso in cui si tratti di una nuova proposta.

Come per la precedente novità illustrata, è esclusa ogni possibilità di sostituzione giudiziale del Tribunale all’eventuale dissenso degli enti pubblici (cram-down), risultando ciò incompatibile con uno strumento per la cui approvazione è richiesto il consenso unanime delle classi.

Tali previsioni si applicano alle proposte presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Correttivo-ter.

Concordati preventivi, Pro e accordi di ristrutturazione di gruppo: proposta unitaria di trattamento dei crediti tributari e contributivi (articolo 44, comma 2)
Il decreto correttivo riconosce alle imprese appartenenti al medesimo gruppo la facoltà di presentare, nell’ambito dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione e dei Pro che interessano una pluralità di imprese (di gruppo), unitarie proposte di trattamento dei crediti tributari e contributivi.

Nel caso di differente domicilio fiscale tra le imprese del gruppo, sono competenti a ricevere tali proposte gli uffici competenti:

  • per la società che esercita l’attività di direzione e coordinamento

oppure, in mancanza,

  • per l’impresa che, alla data di presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore esposizione debitoria.

Transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione e condizioni per il cram-down (articolo 16, comma 6)
L’articolo 63 dell’originario Ccii è stato interamente sostituito, per coordinare i vari interventi che hanno interessato la disciplina della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione e superare alcuni dubbi interpretativi emersi con riferimento al cram-down nei concordati in continuità.

La presentazione della proposta di transazione agli enti pubblici creditori richiama quanto previsto dalla disciplina vigente, con la precisazione che, negli accordi in continuità, il pagamento offerto non può essere deteriore a quanto ricavabile in sede di liquidazione giudiziale, negli accordi liquidatori la proposta deve essere conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale, alla luce dell’attestazione del professionista indipendente.

I creditori esprimono la propria adesione entro novanta giorni, termine aumentato di sessanta giorni nel caso di modifiche della proposta, ovvero di novanta giorni nel caso di una nuova proposta.

Con l’obiettivo di raccordare i termini concessi per il perfezionamento della transazione e l’eventuale domanda di omologazione, è stato chiarito che solo decorso tale termine, ovvero ottenuta l’adesione, il debitore può chiedere l’omologazione dell’accordo con annessa transazione fiscale al Tribunale competente, dandone avviso tramite posta elettronica certificata agli enti pubblici, che possono opporsi entro trenta giorni dalla ricezione di tale avviso.

Al fine di evitare gli abusi, che sono stati registrati nel primo periodo di applicazione del cram-down (tribunale omologa anche col dissenso di alcuni creditori) fiscale negli accordi di ristrutturazione, sono state circoscritte le ipotesi in cui il Tribunale può superare il dissenso determinante degli enti pubblici e omologare forzosamente la proposta.

Dunque, nel caso di accordo non liquidatorio, in cui l'adesione degli enti pubblici è determinante per il raggiungimento delle maggioranze e il trattamento offerto agli enti pubblici non è deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, l’accordo è omologato:

  • se i creditori aderenti rappresentano almeno il 25% dell'importo complessivo dei crediti e la soddisfazione offerta agli enti pubblici rappresenta almeno il 50% del credito di ciascun ente, esclusi sanzioni e interessi
  • se i creditori aderenti non rappresentano almeno il 25% dell'importo complessivo dei crediti e la soddisfazione offerta agli enti pubblici rappresenta almeno il 60% del credito di ciascun ente, esclusi sanzioni ed interessi, e la dilazione di pagamento non eccede i 10 anni.

Infine, sono individuate due ulteriori condizioni ostative all’omologazione forzosa dell’accordo, tra loro alternative:

  • se nei 5 anni precedenti il proponente, ovvero il soggetto di cui sta proseguendo l'attività o di cui è obbligato in solido, ha concluso un accordo con transazione risolta per inadempimento
  • se il debito degli enti pubblici è pari almeno all’80% dei debiti complessivi e deriva:

o prevalentemente da omessi versamenti nell'arco di almeno 5 anni;

o per almeno 1/3 da violazioni realizzate mediante documentazione falsa, operazioni inesistenti, artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Tali disposizioni si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Correttivo-ter.

Proposta di trattamento dei crediti tributari nell'ambito del concordato preventivo e previsione espressa dell'applicabilità del cram-down nel concordato in continuità (articolo 21, comma 4)
Sono state interamente riformulate le disposizioni contenute nell’articolo 88 del Ccii, in merito alla transazione fiscale nel concordato preventivo, con previsioni analoghe a quelle vigenti, oltre alla precisazione delle condizioni per l’applicazione del cram-down.

Una delle novità apportate prevede la possibilità di proporre agli enti pubblici la transazione, se il piano prevede una soddisfazione di tali crediti non inferiore a quella ricavabile in caso di liquidazione giudiziale: nella versione previgente il confronto era svolto rispetto alla soddisfazione ricavabile tenuto conto del valore di mercato dei beni.

Il legislatore, con riferimento al concordato liquidatorio, ha confermato quanto già previsto in precedenza: il tribunale omologa il concordato se il voto contrario, ovvero la mancata adesione, degli enti pubblici è determinante per il raggiungimento delle maggioranze e se la proposta è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

Nel caso di concordato in continuità, il tribunale omologa la procedura nonostante il voto contrario degli enti pubblici, se la proposta non risulta deteriore all’alternativa della liquidazione giudiziale e se il voto degli enti è determinante per il raggiungimento della maggioranza delle classi, che consente la ristrutturazione trasversale ma non se il creditore pubblico diventa, a seguito del cram-down, l’unica classe interessata consenziente.

In altre parole, il cram-down fiscale non si applica per realizzare una delle due condizioni previste per l’omologazione forzosa del concordato in continuità in assenza della maggioranza delle classi (articolo 112, comma 2, lettera d), n. 1-2 Ccii).

Tali disposizioni si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Correttivo-ter.

Chiarito il cross-class cram-down in assenza della maggioranza di classi aderenti nei concordati preventivi in continuità (articolo 26, comma 1)
Il concordato preventivo in continuità aziendale è omologato se approvato da tutte le classi di creditori, ovvero – in assenza dell’approvazione unanime – se ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 112, comma 2, dl Ccii, applicando così la ristrutturazione trasversale (cross-class cram-down).

A tal proposito, è stato definitivamente chiarito il significato normativo del presupposto di cui alla lettera d), per cui il tribunale omologa il concordato in continuità:

  • se approvato dalla maggioranza delle classi, purché almeno una formata da creditori privilegiati
  • se non approvato dalla maggioranza delle classi, purché approvato da almeno una classe di creditori non integralmente soddisfatti con la proposta e che, in caso di soddisfazione secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione, avrebbero comunque ricevuto un pagamento anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Quindi, il concordato in continuità è omologabile da parte del tribunale se approvato da almeno una classe di creditori che ha interesse all’applicazione della priorità assoluta, mentre non è rilevante l’approvazione dei creditori che sono in parte soddisfatti dalla proposta in continuità, ma che hanno interesse all’esito positivo della proposta solo perché non riceverebbe nulla in caso di pagamento secondo le regole della absolute priority rule.

Composizione delle crisi da sovraindebitamento
Il decreto correttivo ha precisato, che nell’ambito delle procedure familiari è esclusa la possibilità di accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, quando uno dei componenti della famiglia non riveste tale qualità (articolo 18, comma 2).

Inoltre, è stato definitivamente chiarito che il decreto del giudice di inammissibilità della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è reclamabile avanti al tribunale; tale questione, infatti, sino a oggi aveva suscitato un vivace dibattito giurisprudenziale (articolo 19, comma 2).

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