DECRETO DIGNITA’, NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE

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  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 10/07/2018

Autore: Menegotto Marco Fonte: Guida al Lavoro nr. 29 del 10/07/2018 pag. 14


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Il provvedimento mira a limitare il ricorso a rapporti di lavoro temporaneo.


Secondo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, dall’entrata in vigore del decreto legge sarà consentito stipulare, con il medesimo lavoratore, contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. Saranno ammesse non più di 4 proroghe.

Il primo contratto, fino ad un massimo di 12 mesi (proroghe comprese), potrà essere concluso senza alcuna causale., mentre per i successivi 12 mesi, o in caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi, o ancora in caso di rinnovo di un contratto, sarà necessario indicare una delle seguenti causali:

  1. Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  2. Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

 

Il termine a disposizione del lavoratore per impugnare il contratto a tempo determinato passerà da 120 a 180 giorni.

In caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra Agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato sarà soggetto alla medesima disciplina dei contratti a tempo determinato, ad eccezione della percentuale massima di lavoratori a termine e del diritto di precedenza.

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