DECRETO SEMPLIFICAZIONI ALTRE NOVITA'

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/02/2019

Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 08/02/2019


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Novità in tema di IVA, regime forfettario e iperammortamento nel decreto semplificazioni convertito in legge


Regime Iva delle cessioni di apparecchi elettronici
(articolo 11-bis, commi 11-15)
Con l’obiettivo di contrastare fenomeni illeciti nel settore della commercializzazione, tramite piattaforme online, di determinate tipologie di beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), viene introdotta una specifica disciplina antielusione e antievasione Iva.
Queste in sintesi, le novità:

  • se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto i beni
  • se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Ue a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto i beni
  • per l’applicazione delle disposizioni appena ricordate, si presume che la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo
  • il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza deve conservare la documentazione relativa alle vendite
  • la documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’Ue in cui le cessioni sono imponibili di verificare che l’Iva sia stata contabilizzata in modo corretto. Inoltre, essa, su richiesta, va messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e va conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata
  • il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza deve designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.

Come si legge nel Dossier del 30 gennaio 2019 del Servizio studi della Camera dei deputati, contenente le Schede di lettura del decreto in esame, le nuove norme sono indirizzate “ai soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i beni in questione (in riferimento ai quali il versamento dell’Iva è disciplinato dal meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge (cfr articolo 17, commi 5 e 6, Dpr 633/1972), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione”. Questi soggetti, quindi, non sono parti della transazione e a essi non si applica il meccanismo dell’inversione contabile. Tuttavia, “per effetto delle modifiche in esame, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni. Sembra dunque evincersi che, con le norme in esame, i soggetti che favoriscono dette transazioni debbano soggiacere al meccanismo dell’inversione contabile”.

Regime forfettario
(articolo 1-bis)
Novità in arrivo anche per l’ambito soggettivo di applicazione del regime forfettario (introdotto dalla legge di stabilità 2015).
Si ricorda che tra coloro che non possono avvalersi del regime rientrano anche le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi datori di lavoro (articolo 1, comma 57, lettera d-bis, legge 190/2014).
Orbene, da questa ipotesi di non applicabilità del regime forfettario vengono espressamente esclusi coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni.
 

Iperammortamento
(articolo 3-quater, comma 4)
Nell’ambito della disciplina dell’iperammortamento (all’articolo 1, comma 9, legge 232/2016), si stabilisce che, per l’applicazione del beneficio, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica (indicati nell’allegato A annesso alla legge), si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato.
Inoltre, si precisa che rimane ferma la rilevanza della scaffalatura per la determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato.
 
 

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