DETERMINAZIONE DEL VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/03/2019
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 03/03/2019
Le modalità di determinazione del valore catastale degli immobili sono dettate dall’art. 52 del DPR 131/86 Testo Unico dell’Imposta di Registro.
Il valore catastale degli immobili è utilizzato ai fini delle
- Imposte di registro;
- Imposta ipotecaria;
- Imposta catastale;
- Imposte sulle successioni e donazioni;
- IMU e TASI;
Per determinare il valore catastale degli immobili si deve utilizzare la rendita catastale, rivalutarla del 5% (25% per i terreni) e moltiplicarla per dei valori (moltiplicatori) che hanno subito delle variazioni nel tempo.
I moltiplicatori nel loro valore iniziale, sono i seguenti:
- 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C;
- 50 e 34 rispettivamente per le unità immobiliari classificate nelle categorie castali A/10 e C/1;
- 50 e 34 rispettivamente per le unità immobiliari classificate nelle categorie castali D e E;
- 75 per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
I suddetti moltiplicatori sono stati innalzati del 20% dall’articolo 1-bis, decreto legge n. 168/2004 (che contemporaneamente ha annullato la precedente rivalutazione del 10% prevista dal art. 2, c 18, L. 350/2003 dal 2004) e di un ulteriore 40% solo per la categoria catastale B, ai sensi dell’articolo 2, comma 45, decreto legge n. 262/2006.
Nella tabella che segue riepiloghiamo le variazioni intervenute e proponiamo nell’ultima colonna a destra un unico moltiplicatore che applicato alla rendita catastale (non rivalutata) come risultante dalle visure catastali fornisca il relativo valore catastale:
NB. Circa i fabbricati di cat. B una interpretazione diversa da quella della Circ. 18/2013 afferma che la rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 2, comma 45, decreto legge n. 262/2006 va effettuata sul moltiplicatore di 100 e non su quello già rivalutato del 20%, in questo caso il moltiplicatore complessivo sarebbe 147 e non 176,40.
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