DETERMINAZIONE DEL VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 03/03/2019

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 03/03/2019


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Le modalità di determinazione del valore catastale degli immobili sono dettate dall’art. 52 del DPR 131/86 Testo Unico dell’Imposta di Registro.


Il valore catastale degli immobili è utilizzato ai fini delle

  • Imposte di registro;
  • Imposta ipotecaria;
  • Imposta catastale;
  • Imposte sulle successioni e donazioni;
  • IMU e TASI;

Per determinare il valore catastale degli immobili si deve utilizzare la rendita catastale, rivalutarla del 5% (25% per i terreni) e moltiplicarla per dei valori (moltiplicatori) che hanno subito delle variazioni nel tempo.

I moltiplicatori nel loro valore iniziale, sono i seguenti:

  • 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C;
  • 50 e 34 rispettivamente per le unità immobiliari classificate nelle categorie castali A/10 e C/1;
  • 50 e 34 rispettivamente per le unità immobiliari classificate nelle categorie castali D e E;
  • 75 per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

I suddetti moltiplicatori sono stati innalzati del 20% dall’articolo 1-bis, decreto legge n. 168/2004 (che contemporaneamente ha annullato la precedente rivalutazione del 10% prevista dal art. 2, c 18, L. 350/2003 dal 2004) e di un ulteriore 40% solo per la categoria catastale B, ai sensi dell’articolo 2, comma 45, decreto legge n. 262/2006.

Nella tabella che segue riepiloghiamo le variazioni intervenute e proponiamo nell’ultima colonna a destra un unico moltiplicatore che applicato alla rendita catastale (non rivalutata) come risultante dalle visure catastali fornisca il relativo valore catastale:

NB. Circa i fabbricati di cat. B una interpretazione diversa da quella della Circ. 18/2013 afferma che la rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 2, comma 45, decreto legge n. 262/2006 va effettuata sul moltiplicatore di 100 e non su quello già rivalutato del 20%, in questo caso il moltiplicatore complessivo sarebbe 147 e non 176,40.

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