Detrazione per altri familiari a carico
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 25/05/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 25/05/2021
Possibile usufruire della detrazione fiscale per “Altro familiare a carico” il coniuge separato legalmente con sentenza
Per usufruire della detrazione prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera d, del Tuir per “altri familiari” a carico, tra i quali può rientrare anche il coniuge legalmente ed effettivamente separato, è necessario che la persona per la quale viene richiesta:
- conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
- possieda un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Partecipano alla determinazione del reddito complessivo, cui far riferimento per essere considerati a carico, gli assegni periodici (esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli) percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Tali somme, infatti, si considerano redditi assimilati al lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera i, del Tuir).
Si ricorda, inoltre, che nel limite di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico vanno inclusi alcuni redditi che non sono compresi in quello complessivo (per esempio, il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni).
In presenza di queste condizioni e fino a quando non subentra il divorzio, è possibile riportare il codice fiscale dell’ex coniuge nella colonna 4 del quadro “Familiari a carico” del modello 730, barrando la casella A=Altro della colonna 2 e indicando il numero dei mesi a carico nella colonna 5.
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