DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI, IL PUNTO FRA NORMATIVA E PRASSI

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 30/01/2025

Autore: Garbelli Barbara Fonte: Guida al Lavoro nr. 04 del 30/01/2025


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La nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro prot. n. 579 del 22 gennaio 2025 ha precisato le modalità di effettuazione della comunicazione da parte del datore di lavoro.


In caso di assenza ingiustificata del dipendente oltre il termine stabilito dal contratto collettivo applicato o, in mancanza di una previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, il datore di lavoro informa a mezzo pec l’Ispettorato territoriale del lavoro, che può verificare entro trenta giorni la veridicità della segnalazione ricevuta, contattando il lavoratore e anche altro personale impiegato o altri soggetti in grado di fornire elementi utili.

Sulla base di questi presupposti, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.

La risoluzione non opera se l’Ispettorato accerta la non veridicità della segnalazione datoriale, oppure se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano l’assenza, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, o la circostanza di averli comunicati.

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