DISTRIBUZIONE RISERVA DI RIVALUTAZIONE NON AFFRANCATA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/08/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 09/08/2019
Effetti fiscale della distribuzione della riserva di rivalutazione - interpello
La distribuzione della riserva di rivalutazione non affrancata produce i seguenti effetti risposta n. 332 dell’8 agosto 2019.
Effetti in capo alla società
La società deve effettuare una variazione in aumento nella propria dichiarazione dei redditi e assoggettare il maggior imponibile così determinato all’aliquota ordinariamente prevista.
Nel caso specifico, la società sconterà un’aliquota impositiva del 24% sul maggior reddito determinato per effetto del verificarsi del presupposto impositivo nel corso del periodo d’imposta 2018 e gli utili distribuiti dovranno considerarsi formati nel medesimo periodo d’imposta, il 2018 appunto.
Effetto in capo ai soci
Anche se la rivalutazione è stata fata nel 2008 poiché la tassazione avviene nel 2018, per i soci la distribuzione delal riserva di rivalutazione si deve considerare formata con utili 2018.
Nello specifico, ai redditi di capitale derivanti da tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota del 26%, nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate mediante l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva. Infatti, la riforma del regime dei dividendi ha equiparato la tassazione degli utili “qualificati” a quella degli utili “non qualificati”, prevedendo l’applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento.
La regola generale del nuovo regime di tassazione, introdotta dalla legge di bilancio, prevede che le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 (articolo 1, comma 1005, legge n. 205/2017), in base al principio di cassa, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate. Il legislatore, tuttavia, per non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017, ha previsto un regime transitorio: “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017” (articolo 1, comma 1006, legge 205/2017).
Nel caso in esame, conclude l’Agenzia, trattandosi di riserve formate con utili prodotti, ai fini fiscali, nel corso dell’esercizio 2018 e la cui distribuzione è stata deliberata nello stesso esercizio, si deve applicare la regola generale e non quella transitoria. La società, dunque, ai fini di una corretta tassazione dovrà applicare una ritenuta a titolo d’imposta del 26% calcolata sull’ammontare della riserva distribuita ai due soci, detentori di partecipazioni qualificate.
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