Dl “Semplificazioni fiscali” – 7 RIEPILOGO DOPO LA CONVERSIONE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/08/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 30/08/2022


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Tabella riepilogativa con tutte le disposizioni di natura tributaria presenti nel provvedimento.


Norma Contenuto
Art. 1,
co. 1-2
Vidimazione quadrimestrale dei repertori
Vedi “4: registrazione atti entro 30 giorni
Art. 1,
co. 2-bis
Registri contabili
Modificata la disposizione in base alla quale la tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, pur in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, è considerata comunque regolare se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati e vengono stampati su richiesta degli accertatori e in loro presenza (articolo 7, comma 4-quater, Dl 357/1994). L’efficacia della norma è stata estesa alla conservazione di qualsiasi registro contabile elettronico, pur in difetto di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005).
 
Art. 2 Scheda per l’otto, il cinque e il due per mille
Vedi “ 5: scelte per 8, 5 e 2‰ solo digitali
 
Art. 3,
co. 1-6
Calendario fiscale
Vedi “1: calendario con alcune variazioni
 
Art. 3-bis Modello F24
In arrivo un altro ampliamento della disciplina dei versamenti unitari, ossia l’impiego del modello F24 per pagare imposte, tasse e contributi allo Stato, agli enti territoriali e ad enti previdenziali (articolo 17, Dlgs 241/1997): un decreto del Mef dovrà individuare e regolamentare le tipologie di ulteriori versamenti effettuabili con quella delega di pagamento. Ciò per consentire ai contribuenti di avvalersi di tale modalità semplificata per corrispondere qualsiasi imposta, tassa o contributo.
Art. 4 Modifica domicilio fiscale
Snellita la procedura di revoca e variazione del domicilio fiscale fissato dall’amministrazione (articolo 59, Dpr 600/1973): è ora prevista l’emanazione di un unico provvedimento, mentre fino ad oggi ne servivano due, uno di revoca e uno relativo alla nuova variazione. Inoltre, è stata “aggiornata” l’autorità competente a stabilire - d’ufficio o, in presenza di circostanze particolari, a seguito di motivata richiesta dell’interessato - il domicilio fiscale di un contribuente, anziché nel comune della residenza anagrafica, in quello dove si svolge in modo continuativo la principale attività, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anziché nel comune della sede legale, in quello dove è situata la sede amministrativa: è l’Agenzia delle entrate, più precisamente la Direzione regionale o la Divisione contribuenti (non più l’Intendente di finanza o il Ministro per le finanze), a seconda che lo spostamento del domicilio avvenga nell’ambito della stessa regione o in altra regione (non più della stessa provincia o in altra provincia). La successiva revoca (spetta all’organo che ha emanato il provvedimento originario) e l’eventuale ulteriore variazione hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello di notifica del relativo provvedimento.
Art. 5 Rimborsi fiscali agli eredi
Velocizzata la procedura di erogazione agli eredi dei rimborsi fiscali spettanti al defunto. Il nuovo comma 6-bis dell’articolo 28, Dlgs 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) dispone che i chiamati all’eredità - come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge - riceveranno direttamente, secondo la propria quota ereditaria, i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, sempreché non abbiano preventivamente espresso una diversa volontà (un provvedimento delle Entrate definirà le modalità di trasmissione della comunicazione). Chi riceve il rimborso, ma non intende accettarlo, riversa l’importo alla stessa Agenzia.
Art. 6 Dichiarazione precompilata
Vedi “6: precompilate, meglio non toccarle
 
Art. 6-bis Conclusione attività istruttoria
Introdotto l’obbligo per l’amministrazione finanziaria, in caso di attività istruttorie di controllo del cui avvio il contribuente è stato informato, di avvisare l’interessato, in forma semplificata, dell’esito negativo della procedura entro 60 giorni dalla sua conclusione. Gli strumenti di dialogo (Sms al cellulare, e-mail, app “IO”) saranno individuati da un provvedimento della stessa AF, che definirà anche con quale modalità il contribuente dovrà fornire i propri dati per consentire la comunicazione. La novità, che non si applica alle attività di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni (articolo 36-bis, Dpr 600, per le imposte sui redditi, e articolo 54-bis, Dpr 633/1972, per l’Iva), è stata incorporata nello “Statuto dei diritti del contribuente”, aggiungendo un nuovo comma 5-bis all’articolo 6 della legge 212/2000. La comunicazione dell’esito negativo, tuttavia, non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Art. 6-ter Pignoramento di immobili
Introdotta, nell’ambito delle procedure di riscossione coattiva con pignoramento o ipoteca di beni, una nuova disciplina, che consente al debitore di effettuare la vendita diretta di immobili, se gli stessi sono censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane. In tale circostanza, il debitore, con il consenso dell’agente della riscossione, può procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall’Agenzia delle entrate. I costi per la perizia sono a carico del debitore, che li versa all’agente insieme al corrispettivo della vendita del bene ovvero, in mancanza di vendita, entro novanta giorni dalla consegna della perizia; trascorso tale termine, l’agente della riscossione, in assenza di pagamento, procede alla riscossione coattiva delle somme dovute, con l’aggiunta delle spese esecutive. La novità, contenuta nel nuovo comma 2-quinquies dell’articolo 52, Dpr 602/1973, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Semplificazioni fiscali” (20 agosto 2022).
Art. 7 Locazioni a canone concordato
Estesa la durata dell’attestazione con cui, nel caso di contratti a canone concordato non assistiti (cioè, conclusi senza l’intervento delle organizzazioni sindacali), viene certificata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto - transitorio o per studenti universitari - agli accordi definiti a livello locale tra le associazioni della proprietà edilizia e i sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi (articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, decreto Mit 16 gennaio 2017): la documentazione non esplicherà più la sua efficacia soltanto per la durata del singolo contratto, ma potrà essere fatta valere per tutte le locazioni stipulate dopo il suo rilascio aventi lo stesso contenuto del contratto per cui è stata prodotta, fino a quando non variano le caratteristiche dell’immobile o l’accordo territoriale del comune a cui si riferisce. Ricordiamo che l’attestazione serve, tra l’altro, per accedere ai benefici fiscali previsti per i contratti a canone concordato, ad esempio l’applicazione della “cedolare secca” con l’aliquota ridotta al 10 per cento.
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