Dl “Semplificazioni fiscali” – 1 le variazioni alle scadenze

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/08/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 19/08/2022


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Lipe al 30 settembre - Bollo semplificato sulle fatture limite a 5.000 €. - Dich. imp. soggiorno 2020-21 al 30/9 - Intra ritorna al 25 - Dich. IMU 2021 al 31.12.22


In tema di fatture elettroniche, il “decreto Semplificazioni fiscali” (la cui legge di conversione n. 122/2022 è stata appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193) innalza da 250 a 5mila euro l’importo-limite per usufruire del pagamento agevolato della relativa imposta di bollo.

Slitta al prossimo 30 settembre il termine per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno per il biennio 2020-2021.

Sei mesi in più, rispetto alla scadenza ordinaria del 30 giugno, per comunicare le variazioni Imu relative al 2021: ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2022.

L’invio degli elenchi Intra torna al giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Posticipo di due settimane per il modello Lipe del secondo trimestre

Modificato a regime il termine per la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva riferite al secondo trimestre: non più il 16 settembre di ciascun anno, come previsto finora, bensì il 30 settembre.

Il cambiamento arriva con l’articolo 3, comma 1, del Dl 73/2022, che è intervenuto sulla disciplina di riferimento (articolo 21-bis, comma 1, Dl 78/2010), secondo cui i soggetti passivi Iva - esclusi quelli non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero - sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (modello Lipe).

L’invio, operato direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Fanno eccezione la comunicazione relativa al secondo trimestre che, secondo la disposizione ora modificata, doveva essere presentata entro il 16 settembre, e quella relativa al quarto trimestre che, in alternativa, può avvenire all’interno della dichiarazione annuale Iva (quadro VP); quest’ultima, in tale circostanza, dev’essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, quindi in anticipo rispetto alla scadenza ordinaria del 30 aprile.

Riepilogando, queste le scadenze aggiornate per la presentazione del modello Lipe:

  1. - primo trimestre, 31 maggio
  2. - secondo trimestre, 30 settembre
  3. - terzo trimestre, 30 novembre
  4. - quarto trimestre, 28 febbraio.


Bollo sulle e-fatture: più accessibile il pagamento agevolato

I commi 4 e 5 dell’articolo 3 semplificano ulteriormente le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, a partire da quelle emesse dal 1° gennaio 2023.

A tal fine, è stata modificata la disposizione dettata dal “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020 (articolo 17, comma 1-bis, Dl 124/2019), in base alla quale, per ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il tributo in questione, se non raggiunge una certa cifra, può essere pagato, invece che alla scadenza ordinaria, più tardi, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Nel dettaglio: se l’imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre dell’anno non supera 250 euro, è possibile provvedervi entro il termine fissato per versare l’imposta del secondo trimestre; se l’imposta complessivamente dovuta sulle e-fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 250 euro, la stessa può essere pagata entro il termine fissato per versare l’imposta relativa al terzo trimestre.

Dall’anno prossimo, invece, a seguito della variazione apportata dal “decreto Semplificazioni fiscali”, l’importo-soglia per usufruire delle modalità di versamento unitarie (ed evitare, quindi, il pagamento frazionato) sale, in entrambe le ipotesi, a 5mila euro.

È il caso di ricordare che le scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo, fissate dalla norma di riferimento (articolo 6, comma 2, Dm 17 giugno 2014 – “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”), sono, con riferimento alle fatture elettroniche emesse in ciascuno dei primi tre trimestri, rispettivamente:

  • il 31 maggio;
  • il 30 settembre;
  • e il 30 novembre dello stesso anno.

Per il bollo sulle e-fatture emesse nel quarto trimestre solare, c’è tempo fino all’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

Ne consegue che, dal 2023:

  • se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera in totale 5mila euro, la stessa potrà essere versata entro il 30 settembre, insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre
  • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5mila euro, il relativo pagamento potrà avvenire entro il 30 novembre, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.


Scadenza elenchi Intra, ritorno al passato

La legge di conversione del Dl 73/2022 (articolo 3, commi 2 e 3) ha portato nuovamente al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento il termine di scadenza per presentare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i modelli Intrastat, che il testo originario del “decreto Semplificazioni fiscali” aveva, invece, spostato all’ultimo giorno di quel mese.

Di fatto, quindi, è ripristinato il calendario vigente prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

Si tratta, in estrema sintesi, degli elenchi riepilogativi alla cui trasmissione - con periodicità mensile o trimestrale, a seconda dell’ammontare delle operazioni - sono tenuti i soggetti passivi Iva per le operazioni effettuate nei confronti di (ovvero acquisite presso) soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea.

La riattivazione del termine del giorno 25, però, è stata posta in essere tramite il suo inserimento nella norma primaria riguardante gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari (articolo 50, Dl 331/1993) e affidando al decreto Mef attuativo il compito di stabilire le sole modalità (non più anche i termini) per la presentazione degli elenchi.

Di conseguenza, da tale ultimo provvedimento (Dm 22 febbraio 2010) è stato abrogato il comma 1 dell’articolo 3, che aveva stabilito la tempistica per effettuare l’adempimento.


Imposta di soggiorno, proroga per le dichiarazioni 2020 e 2021

È slittato di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta di soggiorno incassata negli anni 2020 e 2021, tributo istituibile dagli enti locali nei confronti di chi alloggia in strutture ricettive situate sul proprio territorio.

A sancire il differimento, è il comma 6 dell’articolo 3, Dl 73/2022, intervenuto sia sulla disciplina dell’imposta di soggiorno, che affida al gestore della struttura ricettiva la responsabilità del pagamento del tributo e della presentazione della relativa dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo (articolo 4, comma 1-ter, Dlgs 23/2011), sia su quella del regime fiscale delle “locazioni brevi”, secondo cui la responsabilità degli adempimenti connessi all’imposta di soggiorno (in primis, il pagamento del tributo e la presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo) ricade sul soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per la locazione ovvero che interviene nel pagamento di tali somme, generalmente l’intermediario immobiliare, anche tramite portale telematico (articolo 4, comma 5-ter, Dl 50/2017).

Lo spostamento del termine per la presentazione della dichiarazione riguarda non solo l’imposta di soggiorno incassata lo scorso anno ma anche quella dell’anno precedente, dal momento che, nell’ambito delle misure adottate durante l’emergenza Covid, il “decreto Sostegni” ha stabilito che il modello per l’anno 2020 debba essere presentato unitamente a quello del 2021 (articolo 25, comma 3-bis, Dl 41/2021), quindi entro il 30 giugno 2022, scadenza ora differita al prossimo 30 settembre.

Ricordiamo che il modello per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, approvato con il decreto Mef 29 aprile 2022, è disponibile, con le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, sul sito del dipartimento delle Finanze. L’invio avviene attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzabili dopo aver acceduto alla propria area riservata.

Entro fine anno la dichiarazione Imu per il 2021

L’articolo 35, comma 4, Dl 73/2022, differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale propria relativa al 2021. Lo scopo è consentire ai contribuenti di disporre di un intervallo temporale più ampio per fornire le informazioni sui benefici Imu del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” (articolo 177, Dl 34/2020; articolo 78, Dl 104/2020; articoli 9 e 9-bis, Dl 137/2020; articolo 1, comma 599, legge 178/2020; articolo 6-sexies, Dl 41/2021) fruiti durante il periodo dell’emergenza. Infatti, anche tale circostanza fa scattare l’obbligo dell’adempimento dichiarativo.

A tal proposito, con il recente Dm 29 luglio 2022, è stato approvato il nuovo modello, con relative istruzioni, da utilizzare agli effetti dell’Imu e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine.

Per le esenzioni riconosciute da provvedimenti emergenziali, va semplicemente barrato l’apposito campo “Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato”; non è necessario fornire ulteriori indicazioni poiché, trattandosi di agevolazioni legate all’emergenza (pertanto, di carattere temporaneo per espressa previsione di legge), il periodo della loro durata è noto ai Comuni destinatari della dichiarazione.

Ricordiamo che a regime, la dichiarazione Imu deve essere presentata o trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati da cui discende un diverso ammontare del tributo dovuto (articolo 1, comma 769, legge 160/2019).

Lo slittamento al 31 dicembre 2022 riguarda anche il termine di presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno d’imposta 2021 dovuta dagli enti non commerciali, ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato (articolo 1, comma 770, legge 160/2019).

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