ENTRATA E USCITA DAL REGIME FORFETTARIO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/08/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 26/08/2023


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Le condizioni per accedere e applicare il regime forfetario e le cause di uscita


Il “forfetario” è il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, sono però necessari dei requisiti d’accesso, previsti dal comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, non si deve inoltre rientrare in nessuna delle cause di esclusione, previste dal comma 57 dello stesso articolo 1.

Il regime si applica sia ai soggetti già in attività sia a coloro che ne iniziano una nuova.

Non è prevista una scadenza di applicazione riferita al numero di anni di attività o all'età anagrafica.

Limiti di ricavi o compensi

La legge di bilancio 2023 ha modificato la relativa disciplina.

È stata, infatti, innalzata la soglia di ricavi e compensi, che non deve essere superata nell’anno precedente per accedere al regime: da 65mila a 85mila euro.

Anche il nuovo limite deve essere ragguagliato all’anno, nel caso di attività iniziata in corso del precedente periodo d’imposta.

Se viene superata la soglia degli 85mila euro, ma non quella di 100mila euro, l'uscita dal regime scatta nell’anno successivo.

Se invece i ricavi o i compensi percepiti superano i 100mila euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione dallo stesso anno di supero.

In questo caso è dovuta l’Iva, a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Imposta sostitutiva

Il regime prevede la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap. Alcuni fra i principali vantaggi sono l’aliquota del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta, nel caso si inizi una nuova attività) e l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e dalla presentazione della dichiarazione Iva.

Inizio attività

I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime forfetario, devono confermarlo nella dichiarazione di inizio attività.

La comunicazione, tuttavia, non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici.

L’omessa conferma nella dichiarazione di inizio attività, dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude l’accesso al regime, ma è soggetta a una sanzione pecuniaria (cfr circolare n. 10/2016).

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