LEGGE DI BILANCIO E REGIME FORFETTARIO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 03/01/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 03/01/2023


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Sale a 85mila euro il limite di ricavi/compensi che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni


La legge di bilancio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre scorso (Supplemento ordinario n. 43), interviene sulla disciplina del regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, introdotta dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014).

con l'innalzamento del limite dei ricavi/compensi si amplia la platea di contribuenti ammessi alla tassazione sostitutiva con aliquota del 15% (ridotta al 5% nel primo quinquennio), prevista poi una seconda regola secondo la quale, superando i 100mila euro di ricavi/compensi, si fuoriesce dal regime immediatamente, nello stesso anno in cui quella soglia viene superata, senza aspettare il successivo periodo d’imposta, come era invece previsto precedentemente (articolo 1, comma 54, legge 197/2022).

Nel dettaglio si modifica uno dei requisiti di accesso e permanenza, quello relativo al limite di ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente: tale importo è stato innalzato a 85mila euro, 20mila euro in più rispetto al precedente tetto adottato dalla legge di bilancio 2019.

La nuova soglia vale a partire dal periodo d’imposta 2023. Pertanto, nel 2023 applicano il regime forfetario i contribuenti che nel 2022 non hanno superato quell’ammontare di ricavi/compensi, tenendo presente che, in caso di esercizio di più attività contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

L’innalzamento del limite a 85mila euro è subordinato al rilascio di una deroga da parte delle autorità dell’Ue, in quanto la direttiva 2020/285 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto prevede che gli Stati membri possono, sì, ammettere al regime di franchigia Iva (riconosciuto alle piccole imprese) i soggetti con volume di ricavi/compensi non superiore a 85mila euro, ma soltanto a partire dal 1° gennaio 2025. La richiesta – si legge nella relazione illustrativa al Ddl di bilancio – è stata presentata il 4 novembre ed è al vaglio delle competenti autorità europee.
 

Le regole per il forfetario

Per completezza, ricordiamo che l’applicazione del regime forfetario, oltre che al rispetto del tetto di ricavi/compensi conseguiti/percepiti nel periodo d’imposta precedente, è subordinata anche alla circostanza che, sempre nell’anno prima, si siano sostenute spese per un importo complessivo non superiore a 20mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Per applicare le regole del forfetario non va esercitata alcuna opzione né occorre presentare alcuna comunicazione, preventiva o successiva: si tratta, infatti, del regime “naturale” per chi ne possiede i requisiti. Può avvalersene anche chi intraprende l’esercizio di imprese, arti o professioni, comunicando nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12) di presumere la sussistenza dei requisiti.
Viceversa, ne sono esclusi:

  • coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, a meno che risiedano in uno degli Stati membri dell’Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente, partecipano a società di persone, associazioni o imprese ovvero controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, esclusi coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30mila euro, tranne nel caso in cui quel rapporto sia cessato e non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da altro rapporto di lavoro.
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