FORFETTARI E DIRITTI D'AUTORE CORRELATI ALLA ATTIVITA'

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/12/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/12/2019


Classificazione:

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I diritti d’autore correlati con l’attività di lavoro autonomo, concorrono alla verifica del limite dei 65mila euro godono della deduzione del 25 o 40% e sono tassati col regime forfettario senza ritenuta


Interpello risposta 517/2019

In merito ai proventi a titolo di diritti d'autore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2,lettera b), del TUIR, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che:

a) tali proventi, se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta,concorreranno alla verifica del limite dei 65.000 euro per l'accesso o la permanenza nel regime forfetario, circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo;

b) qualora il contribuente consegua proventi della predetta categoria, anche se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54 del TUIR. In particolare, l'articolo 54, comma 8, del TUIR disciplina la modalità di determinazione del reddito di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, prevedendo che tale reddito sia ridotto del 25 per cento a titolo di determinazione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti con meno di 35 anni.

Al pari di quanto già chiarito dalla scrivente con risoluzione n. 311/E del 21 luglio 2008 in relazione al regime fiscale per i contribuenti c.d. "minimi", anche per i contribuenti che applicano il regime forfetario in esame la cessione del diritto d'autore durante la permanenza nel regime soggiace alle modalità di certificazione dei compensi previste per tale regime ed è soggetta all'imposta sostitutiva prevista dai commi 64 o 65 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Di conseguenza, ogni qualvolta vi sia effettiva correlazione tra i proventi derivanti dalla cessione del diritto d'autore e l'attività di lavoro autonomo svolta, i proventi dovranno, da un lato, concorrere alla verifica del limite di 65.000 euro per l'accesso o la permanenza nel regime forfetario e, dall'altro lato, saranno assoggettati all'imposta sostitutiva di cui ai commi 64 o 65, con le particolarità che le aliquote di abbattimento forfetario dei costi saranno quelle previste dall'articolo 54, comma 8, del TUIR.

In altri termini, i proventi a titolo di diritti d'autore, ai sensi dell'articolo 53,comma 2, lettera b), del TUIR, conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo soggetto, saranno ridotti del 25 per cento (o del 40 per cento se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni), ai sensi del comma 8 dell'articolo 54 del TUIR, e tale importo sarà cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario di cui all'allegato 4 della legge n. 190 del 2014, al fine di applicare all'ammontare complessivo l'imposta sostitutiva di cui ai commi 64 o 65 dell'articolo 1 dalla legge n.190 del 2014.

Ai sensi del successivo comma 67, l'istante in qualità di sostituto d'imposta non dovrà effettuare alcuna ritenuta d'acconto sui compensi, per diritti d'autore effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionistiche si avvalgono del regime forfetario.

A tal fine, l'istante ha l'onere di acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d'autore sono correlati all'attività autonoma esercitata in regime c.d. forfetario.

Si precisa altresì che, qualora l'istante non sfruttasse alcun diritto d'autore oppure qualora i commissionari dell'istante dovessero svolgere a favore dell'istante medesimo un'attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, gli stessi nel primo caso non potrebbero applicare le disposizioni di cui all'articolo 54,comma 8, del TUIR e nel secondo caso non potrebbero applicare il regime forfetario in esame e l'istante ricadrebbe nell'obbligo di operare ai sensi di legge la ritenuta d'acconto, a nulla rilevando la sopra menzionata dichiarazione rilasciata dai commissionari medesimi.

Ndr: Con questa impostazione i diritti d'autore dovrebbero mantenere l'esenzione dai contributi previdenziali, come per i normali DD.AA.

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