FORFETTARIO IL BOLLO RIADDEBITATO CONCORRE AL REDDITO

[Molto interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/08/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/08/2022


Classificazione:

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Se i 2 euro di bollo riaddebitati nella fattura del forfetario siano tassati o meno. Nella seconda parte anche gli altri casi di anticipazioni e reddito.


Risposta a interpello 428/2022

Il quesito riguarda l'assoggettabilità o meno a tassazione, nell'ambito del regime forfettario, dell'imposta di bollo addebitata in fattura ai propri clienti.

Secondo l’interpellante l'importo dell'imposta di bollo non configura un ricavo imponibile, ai fini del calcolo della determinazione forfettaria del reddito.

L'Agenzia è di parere contrario, la stessa ricorda che:

  • come chiarito nella risposta n. 67/E del 2020, l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione;
  • nel paragrafo 3.3 della Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, ha esteso ai soggetti che fruiscono del regime forfetario alcune considerazioni valide per i soggetti titolari di contributi a fondo perduto, nell'ambito dell'emergenza sanitaria. In particolare, l'Amministrazione ha chiarito che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l'imposta di bollo.
  • il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.

In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, si ritiene che l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 190 del 2014.

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