FRINGE BENEFIT AUTOVETTURA NOVITÀ' 2020

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/01/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 19/01/2020


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La legge di Bilancio 2020 modifica la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti


I commi 632 e 633 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 modificano la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ora collegata ai valori di emissione di anidride carbonica; di conseguenza all’aumentare dei valori di emissione, aumenta il reddito figurativo.
 
Il fringe benefit (compenso in natura) è una forma di remunerazione complementare, riconosciuta dall’azienda al dipendente per integrare la retribuzione principale. Ai fini reddituali, per alcune specifiche tipologie, il legislatore, in deroga al criterio generale del valore normale, ha previsto una determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione.

In particolare, finora, gli autoveicoli concessi in uso promiscuo concorrono alla formazione del reddito imponibile del dipendente nella misura del 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente (articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir).

Le innovazioni apportate dai commi in esame riguardano innanzitutto una riscrittura dell’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir nel quale si stabilisce che a partire dal 1° luglio 2020 per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si assumerà il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico Aci;

  • per quelli con CO2 superiore a 60 g/km ma non superiore a 160 g/km la percentuale sale al 30%;
  • per i veicoli con CO2superiore a 160 g/km ma entro 190 g/km la percentuale sarà del 40% per il 2020 per poi salire al 50% nell’anno 2021
  • e infine per i veicoli con CO2 oltre i 190 g/km si assumerà il 50% che diventerà il 60% dal 1° gennaio 2021.

Il successivo comma stabilisce che l’attuale disciplina vigente al 31 dicembre 2019, che prevede l’applicazione di un’unica percentuale, pari al 30%, per  tutti i veicoli, continua ad applicarsi per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

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