FUSIONE L’INCORPORANTE «EREDITA» GLI OBBLIGHI DICHIARATIVI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/12/2017
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/12/2017
Fusione per incorporazione in corso d’anno, con effetti retrodatati al 1° gennaio e obblghi dichiarativi. (ER. 3899)
Sostituti d’imposta, 770 le istruzioni (al paragrafo 4.2) affermano: «Chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un’unica dichiarazione dei sostituti d’imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato».
Similmente ai fini Iva, le istruzioni (al paragrafo 3.3) stabiliscono che la dichiarazione Iva deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario eccetera). Pertanto, il soggetto risultante dalla trasformazione (società conferitaria, incorporante eccetera) deve presentare il modello composto dal frontespizio e da due moduli (o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti all’operazione).
Redditi, la retrodatazione elimina la dichiarazione della incorporata, il cui reddito confluirà nell’unica dichiarazione prodotta dalla incorporante.
Riporto delle perdite, va applicato da parte della incorporante l’articolo 172, c.7, del Tuir, valutando, alla luce delle regole inserite nella norma citata, se la società avente causa avrà diritto a utilizzare le perdite prodotte dalla società dante causa.
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