GARAGE CEDUTO DA IMPRESA NON COSTRUTTRICE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/08/2018
Autore: Giuliani Giampaolo Fonte: Agenzia Entrate del 13/08/2018
Regime IVA applicabile ai vari casi di cessione di immobile non abitativo
Le cessioni di unità immobiliari non a destinazione abitativa, come i garage ceduti da imprese non costruttrici o ristrutturatrici, sono sempre esenti da imposta, in base all’articolo 10, comma 1, n. 8–ter del Dpr 633/1972, a meno che il cedente non opti in atto per il regime dell’imponibilità.
Se il venditore opta per l'applicaizne dell'IVA, le cessioni nei confronti di soggetti passivi d’imposta sono sempre soggetti al meccanismo dell’inversione contabile.
Diversamente, nell’ipotesi in cui gli acquirenti siano privati bvremo:
- l’aliquota del 4% se l’acquirente dichiara in atto di essere un soggetto in possesso dei requisiti prima casa;
- se l’acquirente dichiara in atto di volere asservire il garage a un’abitazione, è possibile applicare l’aliquota del 10%, (ris. 12/2012) purché l’abitazione stessa non sia classificata come A/1, A/2 e A/8;
- aliquota ordinarian in tutti gli alti casi.
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