GUIDA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 1.10

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/04/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/04/2025


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Aggiornata la guida alla fatturazione con l'utilizzo del TD29 comunicazione del cliente, dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del fornitore


Versione 1.10 del 1° aprile 2025 la novità più rilevante sono le istruzioni sull'utilizzo del codice TD29 per regolarizzare la mancata o irregholare ftturazione dei fornitori, chi non provvede alla regolarizzazione è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro. Ecco le istruzioni semplificate con l'indicazione di cliente e fornitore anzichè Cessionario/committente C/C e Cedente prestatore C/P.

TD29 COMUNICAZIONE PER OMESSA O IRREGOLARE FATTURAZIONE (ART. 6, COMMA 8, D.LGS. 471/97)

Descrizione dell’operazione: il “CLIENTE” che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del “FORNITORE”, al fine di non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6 comma 8 del D.lgs. n. 471 del 1997, deve comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate con tipo documento TD29 e inviarlo tramite SDI entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Si ricorda che il documento così trasmesso rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, nel senso che il documento non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto.

Tuttavia, nella comunicazione è necessario ugualmente indicare alcuni degli elementi previsti dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tra i quali:

  • la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati,
  • l’ammontare del corrispettivo,
  • l’aliquota e l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile.

La rettifica di una comunicazione trasmessa con tipo documento TD29 può essere effettuata trasmettendo via SDI un nuovo TD29 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.

Compilazione del documento

Blocco <CedentePrestatore>: dati del “FORNITORE”.

Blocco <CessionarioCommittente>: identificativo IVA del “CLIENTE” che comunica l’omissione o l’irregolarità.

Blocco <DatiTrasmissione>: il campo 1.1.4 <CodiceDestinatario> deve essere valorizzato con 7 zeri “0000000” e il campo 1.1.6 <PECDestinatario> non deve essere valorizzato.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file trasmesso deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Indicazione dell’imponibile non fatturato dal “FORNITORE” o dell’imponibile non indicato nella fattura inviata dal “FORNITORE” e della relativa imposta calcolata dal “CLIENTE” (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione).

Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del “FORNITORE”.

Campo 2.1.1.4 <Numero>: si potrà inserire una numerazione progressiva ad hoc.

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