IL CONTRATTO A TERMINE E LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, COSA E’ CAMBIATO?
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 04/09/2018
Autore: Zambelli Angelo Fonte: Guida al Lavoro nr. 35 del 04/09/2018 pag. 21
La legge di conversione ha apportato significative modifiche al c.d. “Decreto Dignità”.
La legge 96/2018 prevede che la nuova disciplina dei contratti a tempo determinato venga applicata ai contratti stipulati dal 14 luglio 2018. Le norme precedenti restano applicabili ai contratti stipulati entro il 13 luglio 2018, nonché alle loro proroghe e rinnovi posti in essere entro il 31 ottobre 2018.
La legge di conversione precisa che le causali dei contratti di somministrazione a tempo determinato devono riferirsi all’impresa utilizzatrice.
Viene reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta, per sanzionare i casi in cui sussista lo specifico fine di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. I contratti a tempo determinato, unitamente ai contratti di somministrazione a tempo determinato, non possono superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti stessi. Il limite può essere modificato dalla contrattazione collettiva. E’ comunque esente da limiti quantitativi la somministrazione di determinate categorie di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
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