IL LICENZIAMENTO NULLO PER CAUSA DI MATERNITA' NON E' DISCRIMINATORIO

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 09/10/2004

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Guida al Lavoro nr. 40 del 08/10/2004 pag. 10


Classificazione:

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La Cassazione, con la sentenza n. 18537 del 2004, chiarisce la qualificazione e le conseguenze del licenziamento di una lavoratrice in stato di gravidanza o in periodo di puerperio.

Secondo la Cassazione, il licenziamento di una lavoratrice in stato di gravidanza o durante il periodo di puerperio è nullo, e pertanto non è soggetto alla disciplina propria del licenziamento discriminatorio (generale applicabilità della tutela reale sancita dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori).
Il licenziamento è quindi improduttivo di effetti e il datore di lavoro deve essere condannato alla riammissione in servizio della lavoratrice, nonché al risarcimento del danno rappresentato dal mancato guadagno.

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