IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE, APPALTI, DISTACCO
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 19/09/2004
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Guida al Lavoro nr. 37 del 17/09/2004 pag. V
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D.Lgs 276 (10-09-2003) - Attuazione Rif. Biagi
Il decreto legislativo correttivo della riforma Biagi, in attesa di pubblicazione nella G.U., modifica le sanzioni previste per la somministrazione, l'appalto di opere e di servizi e il distacco.
Il decreto correttivo si segnala per una più precisa definizione delle fattispecie criminose, nonché per l'inasprimento delle sanzioni.
La sanzione prevista per l'appalto o il distacco senza i requisiti stabiliti dalla legge è la stessa che punisce la somministrazione non autorizzata.
Sotto il profilo civilistico, il contratto di somministrazione privo di forma scritta è nullo e il rapporto è imputato ope legis in capo all'utilizzatore, mentre la mancanza dei requisiti di contenuto del contratto può determinare questo effetto soltanto ope judicis.
Il regime di solidarietà tra committente e appaltatore per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali è esteso anche all'appalto di opere.
La sanzione prevista per l'appalto o il distacco senza i requisiti stabiliti dalla legge è la stessa che punisce la somministrazione non autorizzata.
Sotto il profilo civilistico, il contratto di somministrazione privo di forma scritta è nullo e il rapporto è imputato ope legis in capo all'utilizzatore, mentre la mancanza dei requisiti di contenuto del contratto può determinare questo effetto soltanto ope judicis.
Il regime di solidarietà tra committente e appaltatore per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali è esteso anche all'appalto di opere.
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