Il regime delle perdite fiscali alla luce delle ultime modifiche
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/06/2025
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 07/06/2025

In base al decreto legislativo che ha ridisegnato la fiscalità dei redditi, le novità si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta 2024
L’articolo 84 del Tuir è stato rivisitato da parte dell’articolo 15 del Dlgs n. 192/2024, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi fissati dall’articolo 6, comma 1, lettera e) della delega di riforma fiscale (legge n. 111/2023).
L’articolo 15, comma 1, lettera a), del Dlgs 192/2024 interviene apportando alcune modifiche che si applicano alle operazioni effettuate dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Le novità coinvolgono, in particolare:
- la nozione di modifica dell'attività principale (articolo 84, comma 3, del Tuir)
- l'individuazione delle perdite assoggettate alla limitazione (articolo 84, comma 3, del Tuir)
- la disapplicazione dei limiti (articolo 84, commi 3-bis e 3-ter, del Tuir).
Nel seguito dell’articolo, approfondiremo nel dettaglio l’omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni per la compensazione delle perdite.
La modifica dell’attività esercitata
Il nuovo articolo interviene sulla definizione di “modifica dell’attività principale”, prevedendo espressamente che questa si intende verificata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o di acquisizione di aziende o rami di aziende.
La nuova formulazione del comma 3, in merito all’attività esercitata, prevede che “la modifica dell’attività si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori”.
La modifica dell'attività principale si configura quindi:
- in caso di cambiamento del settore o del comparto merceologico
- nei casi di acquisizione di azienda o ramo d'azienda (come precisato nella relazione illustrativa al Dlgs 192/2024, ciò vale anche se l'acquisizione dell'azienda avviene per il tramite di un conferimento).
La relazione illustrativa chiarisce, inoltre, che non costituisce cambiamento dell’attività, invece, la mera “immissione” di risorse finanziarie aggiuntive o di singoli beni strumentali. Analogamente alla precedente versione della norma, la modifica assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori.
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