IMMOBILI - ASSEGNAZIONE DA PARTE DI SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/10/2007
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Settimana Fiscale nr. 35 del 20/09/2007 pag. 19
Classificazione:
L'assengazione di immobili da parte della coop edilizia gode di alcune agevolazioni ai fini IVA e Registro.
Art. 6 c. 2 lett. dbis Il momento impositivo è alla data del rogito gli acocnti sono ininfluenti.
Art. 3 c. 3 L. 90/90 La base imponibilie IVA è ridotta del 70 (50% se costruito in diritto di superficie) del costo fino a cocorrenza del valore stabilito dal comitato per l'edilizia residenziale.
Art. 66 DL. 331/93 L'imposta di registro è in misura fissa se permangono i requisiti di mutualità ex Legge Basevi.
Ora passati i 4 anni l'operazione di assegnazione potrebbe essere soggetta a imposta di registro che secondo L'AE. ris. 163/e del 11.7.07 è soggetta a imposta di registro proporzionale, fissa solo nel caso di operazione soggetta a IVA.
Art. 3 c. 3 L. 90/90 La base imponibilie IVA è ridotta del 70 (50% se costruito in diritto di superficie) del costo fino a cocorrenza del valore stabilito dal comitato per l'edilizia residenziale.
Art. 66 DL. 331/93 L'imposta di registro è in misura fissa se permangono i requisiti di mutualità ex Legge Basevi.
Ora passati i 4 anni l'operazione di assegnazione potrebbe essere soggetta a imposta di registro che secondo L'AE. ris. 163/e del 11.7.07 è soggetta a imposta di registro proporzionale, fissa solo nel caso di operazione soggetta a IVA.
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