Imposta di bollo sulle fatture elettroniche novità 2020

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/08/2019

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 21/08/2019

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L'art. 12-novies del decreto crescita prevede delle novità 2020 in tema di imposta di bollo sulle fatture


Art. 12-novies Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, avvalendosi di procedure automatizzate.

Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al DPR. 26 ottobre 1972, n. 642.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, c. 2, del citato DM. 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Vale a dire la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97 (ravvedimento operoso), per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo.

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