IMPOSTA DI DONAZIONE LE NOVITÀ' DELLA RIFORMA FISCALE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/02/2025
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 04/02/2025
La tassazione degli atti soggetti all’imposta di donazione
Nell’ambito della riforma fiscale di cui alla legge delega n. 111/2023 è stato emesso il Dlgs n. 139/2024, con il quale sono state apportate numerose modifiche alla disciplina delle imposte di successione e donazione, registro, ipotecaria e bollo.
Qui si illustrano le principali novità che hanno interessato la tassazione degli atti soggetti all’imposta di donazione di cui al Dlgs n. 346/1990 (Tus).
Razionalizzazione del sistema e abrogazione norme
Ridefinito (articolo 1 Tus) il presupposto dell’imposta di donazione e sono state inserite nel testo unico (articolo 56 Tus) le aliquote e le franchigie da applicare in relazione ai trasferimenti gratuiti.
Conseguentemente sono state abrogate le norme che in precedenza regolavano tali aspetti (articolo 2, commi da 47 a 52 del Dl n. 262/2006).
Pertanto, al fine di individuare le aliquote e le franchigie applicabili agli atti a titolo gratuito, è, oggi, sufficiente consultare le norme del Tus, non è più necessario leggere norme esterne al testo unico.
Presupposto impositivo
Riformulato l’articolo 1 del Tus, in modo da tener conto delle previsioni di cui al citato decreto legge n. 262/2006.
In base al nuovo testo dell’articolo 1 del Tus, relativamente agli atti tra vivi, l’imposta in esame si applica ai trasferimenti di beni e diritti che avvengono per donazione o altri atti a titolo gratuito, inclusi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.
Il testo precedente, invece, menzionava solo i trasferimenti che avvenivano “per donazione o altra liberalità tra vivi”.
Il quarto comma dell’articolo 1 Tus è stato modificato al fine di disporre che l’imposta di donazione non si applica alle liberalità che si è soliti fare in occasione di servizi resi o in conformità agli usi (articolo 770, secondo comma, codice civile).
La circostanza che la norma richiami solo il secondo comma dell’articolo 770 codice civile implica che l’imposta si applica alle fattispecie menzionate al primo comma dell’articolo 770 cc ovvero alle liberalità fatte per riconoscenza, in considerazione dei meriti del donatario, o per speciale remunerazione.
Cessione di aziende, quote o azioni sociali ai familiari
Con la riforma è stata resa più lineare la norma (articolo 3, comma 4-ter) del Tus che disciplina l’esenzione da imposta per i trasferimenti di quote, azioni sociali, o aziende in favore di coniuge e discendenti del disponente.
In particolare, sono state indicate in maniera più dettagliata le condizioni che devono sussistere ai fini della concessione del beneficio fiscale.
Per le cessioni di quote o azioni di società di capitali si è prescritto che l’agevolazione, al ricorrere delle altre condizioni, può applicarsi anche nel caso in cui mediante il trasferimento delle partecipazioni venga integrato un controllo già esistente.
Per le cessioni di aziende è richiesto che l’avente causa prosegua l’esercizio dell’attività d’impresa per almeno 5 anni dalla data del trasferimento.
Per il trasferimento di quote di società di persone gli aventi causa devono mantenere la titolarità delle quote acquistate per almeno 5 anni dalla data di acquisto.
Al fine di eliminare i dubbi relativi all’applicabilità dell’agevolazione in relazione al trasferimento di quote o azioni di società estere, con la riforma, si è prescritto che il beneficio in esame si applica “…anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.”
Trust
Tra le principali novità apportate dal Dlgs n. 139/2024 vi è l’introduzione della disciplina del trust ai fini delle imposte indirette.
È stato inserito nel Tus, infatti, l’articolo 4-bis che detta le regole per la tassazione del trust, disponendo che:
- i trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini delle imposte indirette, se determinano un arricchimento gratuito per i beneficiari
- l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari
- ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta, il beneficiario deve denunciare il trasferimento secondo la disciplina di cui all’articolo 19 del testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986
- le aliquote e le franchigie, eventualmente spettanti, sono stabilite in base all’eventuale rapporto di parentela, affinità o coniugio, esistente tra disponente e beneficiario
- il disponente può optare per la “tassazione in entrata”, versando l’imposta già al momento del conferimento del bene in trust. In questo caso i successivi trasferimenti in favore dei beneficiari che appartengono alla stessa categoria dei beneficiari per i quali è stata versata l’imposta in via anticipata, non sono soggetti ad imposta.
I profili di territorialità relativi al trust sono disciplinati dal nuovo comma 2-bis dell’articolo 2 del Tus in base al quale:
- se il disponente, al momento della separazione patrimoniale, è residente nello Stato, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari
- se il disponente non è residente nello Stato, l’imposta si applica limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato, trasferiti al beneficiario.
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