Indennità di 600 euro il punto

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/03/2020

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 30/03/2020


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Professionisti iscritti alle casse private, artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti


Professionisti iscritti alle casse private

È stato approvato il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro (non ancora pubblicato) che riconosce anche ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali private un’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020.

a differenza degli iscritti all’INPS, i professionisti iscritti alle Casse private possono godere della alla misura di sostegno alle seguenti condizioni:
si deve essere in regola con i versamenti contributivi del 2019;

  1. Nel 2018 si deve aver percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria;
  2. Oppure sempre nel 2018 un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro ma in questo caso si deve aver:
    • chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020
    • o aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito (non fatturato) del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Nel calcolo delle predette soglie sono inclusi i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca (artt. 3 del D.Lgs. 23/2011 e 4 del DL 50/2017).

L’indennità a carico del Fondo di ultima istanza non è cumulabile con altre erogazioni a sostegno del reddito.

Le domande per l’indennità dovranno essere presentate, dal 1° aprile 2020 fino al 30 aprile, ad un solo ente previdenziale cui si è iscritti e per una sola forma di previdenza obbligatoria, utilizzando lo schema che sarà predisposto da ciascuna Cassa.

Il professionista dovrà certificare, sotto la propria responsabilità:

  1. di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  2. di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito, né del reddito di cittadinanza;
  3. di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  4. di aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai limiti sopra indicati;
  5. di aver chiuso la partita IVA o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito limitazioni dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per l’emergenza sanitaria.

Alla domanda andrà allegata fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale e l’IBAN per l’accredito.

Le Casse di previdenza private erogheranno l’aiuto nell’ordine cronologico di presentazione delle domande, previo controllo dei diritti.

Agenti di commercio

Nelle FAQ del MEF da una prima risposta in cui si diceva che gli agenti di commercio sono esclusi dalla platea dei destinatari dell’articolo 28 (bonus 600 euro), in quanto riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, si è passati a una inversione di rotta di 360 gradi prevedendo che: Gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell'articolo 28.

Artigiani e commercianti

Come già indicato fra i beneficiari dell’indennità di 600 euro prevista dall’art. 28 del DL 18/2020 figurano:

  1. - gli artigiani;
  2. - i commercianti;
  3. - i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Questi soggetti non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

Il MEF precisa che rientrano fra i beneficiari i soci di società di persone e di capitali (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria) che, sussistendone le condizioni, siano iscritti alle gestioni speciali dell’AGO. L’indennità ha natura personale e non è attribuibile alla società in quanto tale.

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