INPS CIRCOLARE 124 NIENTE VERSAMENTI SE SPETTA L'ANNO BIANCO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/08/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Lavoro del 07/08/2021


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Con una tempistica vacanziera l'INPS contrariamente ai precedenti comunicati conferma l'esonero dai pagamenti scadenti dal 6 agosto per chi ha diritto all'esonero contributivo INPS


I soggetti che godono dell'esonero contributivo INPS (max 3.000 euro) possono non effettuare i pagamenti delle rate in scadenza. Per chi ha già predisposto i pagamenti si farà una pratica di richiesta di rimborso/compensazione.

5. Domanda di esonero

La presentazione della domanda di esonero avverrà attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili per ogni Gestione INPS. La pubblicazione dei predetti modelli verrà resa nota con apposito messaggio. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021.

6. Indicazioni operative

I contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell’esonero e intendono presentare la relativa istanza potranno non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente alla pubblicazione della presente circolare, fermo restando che, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle rispettive date di scadenza legale di versamento.

La contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all’INPS entro il 31 dicembre 2021 in relazione all’importo dell’agevolazione effettivamente spettante all’interessato.

7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

La misura è concessa – così come previsto dall’articolo 1, comma 22-bis, della legge n. 178/2020 e dall’articolo 5 del decreto interministeriale citato - ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato in data 19 marzo 2020 C (2020) 1863, come da ultimo modificata dalla Comunicazione della Commissione europea C (2021) 564 del 28 gennaio 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

In base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  • - l’importo complessivo dell’aiuto non sia superiore a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • - gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;
  • - in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • - gli aiuti siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
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