INPS PER LA SOSPENSIONE VERSAMENTI COVID SI DEVE PRESENTARE UN'ISTANZA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/09/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Lavoro del 07/09/2020


Classificazione:

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Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.


Messaggio n. 2871 illustra le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti, in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020, ovvero entro il 31 luglio 2020 per la sospensione di cui all’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, fornendo altresì, per ciascuna gestione, le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.

  • 2.1 Aziende con dipendenti
  • 2.2 Artigiani e commercianti

soggetti in esame dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”, come indicato al paragrafo 2.4 del presente messaggio. Nell’istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi).

La presentazione dell’istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione.

 

  • 2.3 Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
  • 2.4 Domanda di rateizzazione per Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
  • 2.5 Aziende agricole assuntrici di manodopera.

 

 

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