INSULTI CONTRO IL DATORE DI LAVORO SU CHAT PRIVATA, IL FATTO NON HA RILEVANZA DISCIPLINARE
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 10/12/2019
Autore: Bulgarini D'elci Giuseppe E Sartori Marco Fonte: Guida al Lavoro nr. 49 del 10/12/2019 pag. 19
Secondo il Tribunale di Firenze, l’utilizzo di Whatsapp tra colleghi di lavoro rappresenta l’esercizio del diritto di corrispondenza.
Con una sentenza del 16 ottobre 2019 il Tribunale di Firenze ha stabilito che lo scambio di messaggi vocali offensivi, minatori o razzisti nei riguardi di un superiore o di altri dipendenti, se la chat è riservata ad un gruppo chiuso di colleghi, non integra il reato di diffamazione, ma è espressione del diritto di corrispondenza.
Pertanto il lavoratore licenziato per questa condotta ha diritto alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro, come previsto qualora il fatto contestato risulti materialmente insussistente.
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