INTERPOSIZIONE ILLECITA, NATURA RETRIBUTIVA DELLE SOMME SPETTANTI AL LAVORATORE
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 13/03/2018
Autore: Cherubini Elio Fonte: Guida al Lavoro nr. 12 del 13/03/2018 pag. 38
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2990 del 7 febbraio 2018, si sono pronunciate sulle conseguenze di un appalto non genuino.
Qualora venga accertata l’interposizione illecita di manodopera e venga dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il committente, il mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte di quest’ultimo non lo esime dall’obbligo di erogare la retribuzione al lavoratore.
E’ in ogni caso fatta salva l’efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dall’appaltatore dopo la messa in mora, se il dipendente ha continuato a lavorare per esso, percependo la normale retribuzione.
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